Pubblicato sul supplemento ordinario n, 150 alla GU del 18 luglio 2012, n. 166, il
decreto del ministero della Salute di approvazione della nuova lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping.
02 AGO - È in vigore dal 12 gennaio 2012, ma l’approvazione della nuova dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e considerato doping è arrivata il 18 maggio 2012 con il decreto del ministero della Salute successivamente pubblicato sul supplemento ordinario n, 150 alla GU del 18 luglio 2012, n. 166.
La lista è costituita dalle seguenti sezioni:
Sezione 1: classi vietate;
Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
Sezione 4:elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
Sezione 5: pratiche e metodi vietati.
In particolare, si segnala l’inserimento delle seguenti sostanze:
S1- AGENTI ANABOLIZZANTI
7-α-idrossi-DHEA
7-β-idrossi - DHEA
7-keto- DHEA
S2- ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE
corifollitropina alfa
S3-BETA-2 AGONISTI
esoprenalina
isoetarina
pirbuterolo
rimiterolo
tretochinolo
tulobuterolo
S4-ANTAGONISTI E MODULATORI ORMONALI
AMPK, agonisti dell’asse PPARδ-AMP-protein chinasi attivato ad es. AICAR PPARδ agonisti del recettore delta attivato dal proliferatore del perossisoma ad es. GW 1516 vorozolo
S5-DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI
argipressina
clofenamide
clopamide
cloroxolone
lipressina
mefruside
meticrane
ornipressina
terlipressina
S9- CORTICOSTEROIDI
cloprednol
cortivazolo
meprednisone
prednilidene
P2-BETABLOCCANTI
mepindololo
Si rammenta infine che i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute, i dati riferiti all'anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it .
Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
- quantità di alcool etilico utilizzate;
- quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità di principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo;
- quantità di glicerolo utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di medicamenti per uso topico o per uso orale.
Il farmacista e tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze
vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione.