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Doping. Aggiornata la lista delle sostanze e pratiche mediche

Pubblicato sul supplemento ordinario n, 150 alla GU del 18 luglio 2012, n. 166, il decreto del ministero della Salute di approvazione della nuova lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping.
02 AGO - È in vigore dal 12 gennaio 2012, ma l’approvazione della nuova dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e considerato doping è arrivata il 18 maggio 2012 con il decreto del ministero della Salute successivamente pubblicato sul supplemento ordinario n, 150 alla GU del 18 luglio 2012, n. 166.

La lista è costituita dalle seguenti sezioni:
Sezione 1: classi vietate;
Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
Sezione 4:elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

In particolare, si segnala l’inserimento delle seguenti sostanze:

S1- AGENTI ANABOLIZZANTI
7-α-idrossi-DHEA
7-β-idrossi - DHEA
7-keto- DHEA

S2- ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE
corifollitropina alfa

S3-BETA-2 AGONISTI
esoprenalina
isoetarina
pirbuterolo
rimiterolo
tretochinolo
tulobuterolo

S4-ANTAGONISTI E MODULATORI ORMONALI
AMPK, agonisti dell’asse PPARδ-AMP-protein chinasi attivato ad es. AICAR PPARδ agonisti del recettore delta attivato dal proliferatore del perossisoma ad es. GW 1516 vorozolo

S5-DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI
argipressina
clofenamide
clopamide
cloroxolone
lipressina
mefruside
meticrane
ornipressina
terlipressina

S9- CORTICOSTEROIDI
cloprednol
cortivazolo
meprednisone
prednilidene

P2-BETABLOCCANTI
mepindololo

Si rammenta infine che i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute, i dati riferiti all'anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it .

Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
- quantità di alcool etilico utilizzate;
- quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità di principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo;
- quantità di glicerolo utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di medicamenti per uso topico o per uso orale.

Il farmacista e tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze
vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione.
 
02 agosto 2012
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