Mandelli e D'Ambrosio Lettieri al Presidente Bellantone: “La formazione abilitante non può essere azzerata. Oltre 80mila professionisti hanno completato il percorso e hanno regolarmente vaccinato negli anni successivi”. LA LETTERA
La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi) e la Fondazione Francesco Cannavò hanno inviato una nota formale al Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Rocco Bellantone, chiedendo il riesame urgente dei requisiti di accesso al nuovo corso di formazione a distanza dedicato alla somministrazione dei vaccini previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.
Il problema riguarda i farmacisti che nel 2021 avevano completato il percorso formativo abilitante per la somministrazione dei vaccini anti Sars-CoV-2 e antinfluenzali. Quel percorso, organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Fofi, in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, aveva coinvolto oltre 80.000 professionisti e aveva consentito loro di vaccinare regolarmente nelle farmacie italiane negli anni successivi. Oggi, invece, per accedere al nuovo corso FAD dedicato ai vaccini del Pnpv, la piattaforma Eduiss richiede il previo superamento di una delle edizioni successive al 2022 del corso "La somministrazione in sicurezza dei vaccini antinfluenzale e anti Covid-19 nelle Farmacie".
Una richiesta che di fatto obbliga i farmacisti già formati e abilitati a ripetere integralmente un percorso di 16 ore per poter poi accedere al nuovo corso Pnpv, anch'esso di 16 ore. Un accumulo di 32 ore di formazione che, secondo Fofi e Fondazione Cannavò, non tiene conto del principio del riconoscimento delle competenze già acquisite e certificate.
“Un principio di certezza”
La nota, firmata dal presidente della Fofi Andrea Mandelli e dal presidente della Fondazione Francesco Cannavò Luigi D'Ambrosio Lettieri, sottolinea che i farmacisti non intendono sottrarsi al dovere della formazione e dell'aggiornamento professionale. “Essi considerano la formazione un presupposto irrinunciabile per garantire qualità, appropriatezza e sicurezza delle prestazioni”, si legge nel documento. Ma ciò che viene contestato è l'azzeramento di un percorso abilitante che era stato espressamente riconosciuto come tale dalle stesse istituzioni che lo avevano organizzato.
La nota ricostruisce il quadro normativo che ha accompagnato l'attività vaccinale del farmacista. Già l'Accordo quadro del 29 marzo 2021 stabiliva che il superamento del corso abilitava all'effettuazione delle vaccinazioni e prevedeva l'obbligo di frequentare i successivi aggiornamenti. Il principio è stato poi recepito dal legislatore con l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, e confermato dall'art. 60 della legge 2 dicembre 2025, n. 182: corso abilitante e successivi aggiornamenti annuali.
Il precedente del 2022
Un elemento particolarmente significativo, evidenziato nella nota, riguarda quanto già avvenuto nel 2022. In occasione delle nuove edizioni dei corsi, a seguito di interlocuzioni tra Fofi, Fondazione Cannavò e Iss, fu consentito ai farmacisti che avevano già superato i precedenti moduli di proseguire il percorso senza l'obbligo di ripartire dalla nuova edizione. Nella relativa comunicazione veniva inoltre precisato che i farmacisti che avevano già frequentato e superato la precedente edizione potevano considerare assolto il proprio dovere formativo.
Un precedente che, secondo Fofi e Fondazione, dimostra come lo stesso modello formativo abbia riconosciuto il principio della non duplicazione della formazione abilitante già acquisita.
Il dubbio sulla regolarità
Ma c'è un aspetto che preoccupa particolarmente le due organizzazioni. I farmacisti che completarono il percorso nel 2021 sono stati considerati farmacisti vaccinatori e hanno legittimamente esercitato negli anni successivi, maturando una significativa esperienza sul campo. Se oggi quel percorso non viene riconosciuto neppure come requisito formativo di base per accedere al nuovo corso Pnpv, la domanda sorge spontanea: quelle decine di migliaia di professionisti si trovano oggi, anche solo sul piano interpretativo, in una condizione di sopravvenuta irregolarità?
“Un simile dubbio non può essere lasciato irrisolto”, scrivono Mandelli e D'Ambrosio Lettieri. Per questo, la nota chiede un chiarimento espresso: l'eventuale requisito previsto per accedere al nuovo corso non può comportare il disconoscimento della formazione abilitante precedentemente acquisita.
La proposta
La richiesta avanzata da Fofi e Fondazione Cannavò è chiara: considerare il completamento del percorso originario del 2021, integrato dalla prescritta esercitazione pratica, equivalente - ai soli fini dell'accesso al nuovo corso Pnpv - al requisito costituito dal superamento di una delle successive edizioni del corso unitario sulla somministrazione.
In alternativa, qualora l'Istituto ritenesse di non poter accogliere tale impostazione, si chiede che vengano indicate puntualmente le ragioni normative e tecnico-scientifiche che giustificherebbero il mancato riconoscimento del percorso precedentemente completato.
“I farmacisti intendono acquisire tutte le nuove conoscenze scientifiche, normative e operative necessarie per la somministrazione degli ulteriori vaccini previsti dal Pnpv - conclude la nota -. Ciò che viene chiesto è di riconoscere il valore della formazione abilitante già conseguita e di applicare coerentemente il principio, già adottato in passato, secondo cui alle competenze acquisite devono seguire i necessari aggiornamenti, e non la reiterazione integrale della formazione di base”.