Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso di Sf Group Srl: l'Agenzia ha esteso ai farmaci equivalenti una maggiorazione dello 0,65% prevista dalla legge di bilancio 2025 solo per gli originator. LA SENTENZA
Il Tar del Lazio, con sentenza n. 10913/2026 pubblicata il 12 giugno, ha accolto il ricorso di Sf Group Srl – società attiva nella produzione e commercializzazione di farmaci equivalenti – contro il comunicato AIFA del 7 aprile 2025 che prevedeva l'applicazione ai medicinali equivalenti della maggiorazione dello 0,65% a favore dei grossisti.
La vicenda affonda le radici nella disciplina delle quote di spettanza nella filiera del farmaco. Per i medicinali di classe A, la normativa generale prevede quote sul prezzo al pubblico attribuite a imprese farmaceutiche, grossisti e farmacisti. Per gli equivalenti, l'articolo 13 del decreto-legge n. 39/2009 ha introdotto una disciplina specifica: la quota per l'industria è pari al 58,65%, mentre la parte residua dell'8% è rimessa alla contrattazione tra grossisti e farmacisti, ferma la quota minima per la farmacia.
Il comunicato Aifa del 7 aprile 2025 aveva esteso agli equivalenti la maggiorazione dello 0,65% a carico dei titolari di Aic, portando la quota del grossista dal 3% al 3,65%. L'Agenzia aveva sostenuto che la legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 324-327) si applicasse anche al comparto degli equivalenti.
Il Tar ha respinto questa interpretazione. Il Collegio ha ritenuto che i commi 324-327 della legge n. 207/2024 vadano interpretati come riferiti ai farmaci originator, poiché la disposizione indica espressamente la quota del 66% per le aziende farmaceutiche, percentuale non compatibile con la disciplina speciale degli equivalenti. L'estensione ai medicinali equivalenti della maggiorazione dello 0,65% "non trova base nel testo normativo richiamato da Aifa".
Il Tar ha inoltre bocciato la tesi secondo cui lo 0,65% aggiuntivo per i grossisti potesse essere ricavato dall'8% rimesso alla libera contrattazione tra grossisti e farmacisti per gli equivalenti. Il ricorso è stato quindi accolto e gli atti impugnati sono stati annullati "nei limiti indicati in motivazione".