Sono state meglio chiarite le regole inerenti agli effetti della cancellazione e reiscrizione dall’Albo sull’obbligo formativo Ecm. La Cnfc ha fissato le regole e i nuovi “bonus” crediti per il Dossier Formativo del prossimo triennio Ecm 2026–2028 (Delibera n. 3/2025).
Il farmacista per assolvere al proprio obbligo formativo ECM triennale può anche fare ricorso alla formazione individuale e, in particolare, all’autoformazione che, sulla base di quanto previsto dal par. 3.5 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, consiste:
- nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli Elenchi ed albi ministeriali, non accreditati come eventi formativi ECM;
- nell’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione;
- nelle specifiche attività individuate dal Comitato Centrale della FOFI, di seguito riepilogate:
1) la partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale o alle Assemblee degli iscritti nelle quali si trattano temi di aggiornamento professionale;
2) la partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla Federazione (ad esempio: FarmacistaPiù), dagli Ordini territoriali, da Associazioni professionali, da Società scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo sanitario (ad esempio: la partecipazione ai controlli di qualità delle preparazioni allestite denominati Round Robin ed organizzati dalla SIFAP, in quanto aventi ad oggetto le attività formative effettuate nell’ambito di studio della formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati, oppure eventi e attività organizzati da Fondazione Francesco Cannavò, SIF, SIFAC, SIFACT, SIFO o UTIFAR);
3) la partecipazione ad eventi di volontariato svolti dai farmacisti italiani e, in particolare, quelli realizzati dal Banco Farmaceutico o dall’Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile;
4) la partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie;
5) la lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione, quali, tra l’altro, la monografia dal titolo “COVID-19: LA VACCINAZIONE IN FARMACIA VADEMECUM PER I FARMACISTI”, la rivista cartacea “ilFarmacista” - “Organo Ufficiale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani” e la relativa versione digitale “www.IlFarmacistaOnline.it”, nonché la collegata newsletter e-mail;
6) l’identificazione, valutazione, comprensione e prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all'uso dei medicinali, per assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione, nonché ogni attività svolta nell’ambito della farmacovigilanza, dispositivo-vigilanza;
7) le prestazioni professionali svolte nell’ambito della Sperimentazione dei nuovi servizi in farmacia ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività finalizzate all’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, all’arruolamento dei pazienti cronici e alla presa in carico degli stessi, nonché all’aderenza alla terapia e alla telemedicina;
8) la partecipazione alle attività di screening rivolte alla popolazione, nonché le azioni di divulgazione (realizzazione materiale informativo) o l’adesione alle campagne di sensibilizzazione per la prevenzione della salute rivolte ai cittadini promosse, organizzate o patrocinate da Autorità o Istituzioni pubbliche; tra le suddette iniziative, a titolo esemplificativo si riportano alcune di quelle patrocinate dalla Federazione: “Diaday”, “Al Sole…in salute”, oppure le campagne organizzate da “APMARR”, “A.N.I.Ma.S.S.ODV”, “FONDAZIONE ONDA”, etc.;
9) le attività di studio effettuate in laboratorio galenico finalizzate alla formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati relative a medicinali carenti.
10) documentata attività di formazione svolta nell’ambito delle disposizioni di cui alla Legge n. 107/2015 per i progetti di alternanza “scuola-lavoro”. Con la deliberazione n. 74/2025 del 21 maggio u.s., sono state ampliate le attività specifiche che consentono al farmacista l’ottenimento di crediti da autoformazione e recentemente la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha comunicato che le seguenti attività sono autorizzate in quanto riconducibili a quelle già validate:
11) la partecipazione a Commissioni/Gruppi di lavoro/Riunioni/Tavoli di vario tipo - che abbiano ad oggetto tematiche farmaceutiche o sanitarie in generale - organizzati, promossi o ai quali siano invitati ad intervenire rappresentanti della Federazione o degli Ordini territoriali (a titolo esemplificativo rientra in tale tipologia l’attività svolta in seno alla Commissione giudicatrice della Prova pratico valutativa-PPV prevista dal Decreto interministeriale 5 luglio 2022, n. 651, Commissione Medicina di Genere, Commissione Pari Opportunità, etc);
12) l’attività professionale inerente alla prenotazione in farmacia di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate (CUP) svolta nell’ambito dei servizi di cui al D.Lgs. 153/2009;
13) la partecipazione a corsi obbligatori o di interesse relativi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro rilasciati da soggetti qualificati e non accreditati ECM (a titolo esemplificativo rientrano in tale tipologia quelli in materia di antincendio, primo soccorso, BLSD, etc).
Per quanto concerne le modalità con cui l’iscritto deve presentare l’istanza di riconoscimento di crediti da autoformazione, si fornisce un breve riepilogo della relativa procedura:
- i crediti ECM per autoformazione vengono attribuiti sulla base dell’impegno orario autocertificato: è riconosciuto 1 credito per ogni ora di autoformazione;
- occorre inserire apposita richiesta di riconoscimento sul sito del COGEAPS mediante accesso al portale https://application.cogeaps.it/login/ tramite SPID (o CIE o CNS). È sufficiente utilizzare la specifica funzione per inserire in maniera autonoma le richieste di riconoscimento selezionando tra i campi “Crediti individuali”, tipologia “Formazione individuale”, scegliere “Autoformazione” e selezionare tra le diverse opzioni, ad es. “Formazione identificata dall’Ordine”;
- il numero complessivo di crediti riconoscibili per le attività dell’autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale (es. obbligo formativo individuale triennale 120 crediti, massimo di crediti ottenibili tramite autoformazione = 24 crediti, cfr. il citato par. 3.5 del Manuale).
Con nota del 10 dicembre u.s. il Segretario della Commissione Nazionale, Dott.ssa Lorena Martini, ha comunicato alle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie che la CNFC, su specifica richiesta della scrivente Federazione, ha chiarito le disposizioni in materia di obbligo formativo per i professionisti che procedono alla cancellazione o alla reiscrizione. In particolare, con la Delibera n. 5/2025 è stato deciso che:
• in caso di cancellazione dall’albo di appartenenza, l’obbligo formativo non permane per l’anno in corso qualora la cancellazione intervenga entro il 30 giugno dell’anno di riferimento; l’obbligo formativo per l’anno in corso sussiste se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno del medesimo anno; la decorrenza della cancellazione è da intendersi dalla delibera che ratifica la cancellazione da parte dell’Ordine professionale;
• in caso di reiscrizione all’albo professionale, l’obbligo formativo sussiste per l’anno in corso qualora la reiscrizione intervenga entro il 30 giugno dell’anno di riferimento; al contrario, ove la reiscrizione avvenga successivamente a tale data, l’obbligo non sussiste per l’anno in corso; la decorrenza della reiscrizione è da intendersi dalla delibera che ratifica la reiscrizione da parte dell’Ordine professionale;
• nel caso in cui il professionista si cancelli e si reiscriva nel medesimo anno, l’obbligo per quell’anno persiste;
• eventuali crediti formativi maturati e debiti formativi residui non vengano azzerati in caso di cancellazione e/o reiscrizione.
Nella riunione del 20.11.2025, la CNFC con Delibera n. 3/2025 ha fissato alcune regole che si applicheranno dal 1° gennaio 2026 relative al Dossier Formativo del prossimo triennio ECM 2026– 2028, lo strumento con cui il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso ECM in coerenza con profilo e bisogni formativi (dossier individuale o di gruppo). Di seguito si illustrano le principali novità:
• Dossier Formativo individuale: previsti 40 crediti di bonus nel triennio 2026–2028 per la costruzione – consentita esclusivamente nel 2026 e nel 2027 (primo e secondo anno del triennio) – e 30 crediti nel triennio successivo 2029-2031 per la realizzazione del dossier.
• Dossier Formativo di gruppo: confermati i bonus già previsti, ovverosia 30 crediti di bonus nel triennio 2026–2028 per la costruzione consentita esclusivamente nel 2026 e nel 2027 (primo e secondo anno del triennio) – e 20 crediti nel triennio successivo 2029-2031 per la realizzazione del dossier.
Il professionista può partecipare contemporaneamente al dossier formativo di gruppo ed individuale, ma i rispettivi bonus non sono cumulabili. Entrambi i dossier, una volta creati attraverso l’apposita funzione del Co.Ge.A.P.S. ricomprenderanno tutte le partecipazioni svolte nel triennio 2026–2028. Allegate anche alcune slide illustrative per fornire ai professionisti sanitari ulteriori informazioni sulla suddetta Delibera n. 3/2025.
Si informa che la Federazione, analogamente a quanto già fatto nei precedenti trienni ECM (FOFI nel 2018 è stata la prima Federazione Nazionale a creare quello appositamente pensato per guidare la programmazione formativa del farmacista allineata ai propri corsi accreditati ECM), nel 2026 costruirà il nuovo Dossier formativo di gruppo della FOFI, la cui programmazione sarà curata dal Coordinatore del Comitato Scientifico, Dr. Giovanni Zorgno, al quale aderiranno automaticamente tutti gli iscritti all’Albo per precisa volontà del Comitato Centrale. In tal modo, tutti i farmacisti beneficeranno di almeno 30 crediti di bonus nel triennio 2026–2028, ai quali potrà aggiungersi l’ulteriore bonus di 20 crediti nel triennio successivo 2029-2031, in caso di relativa effettiva realizzazione dei corsi messi a disposizione da FOFI Provider ECM nell’offerta formativa dei prossimi anni.
Si rammenta che, ai fini della realizzazione del dossier formativo, non saranno utilizzabili in alcun caso i crediti soggetti a spostamento tra i trienni formativi: una specifica necessaria visto che nel triennio 2026-2028 sarà possibile recuperare i debiti formativi acquisiti nei trienni precedenti e mai sanati.
La CNFC ha chiesto, inoltre, alle Federazioni nazionali di diffondere presso gli iscritti all’Albo, anche per il tramite degli Ordini territoriali, un questionario anonimo rivolto ai professionisti sanitari volto a rilevare la percezione complessiva del sistema ECM, i relativi punti di forza, le criticità riscontrate negli ultimi trienni e le aspettative rispetto all’evoluzione futura della formazione continua.
La compilazione del questionario è completamente anonima, richiede pochi minuti e sarà possibile fino al 28 febbraio 2026, cliccando sul seguente link.