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Vendita online di farmaci da banco. La Corte Ue: “Divieti solo per le modalità, non si può vietare una categoria intera”

I giudici europei: la direttiva impone di autorizzare la vendita a distanza di tutti i medicinali non soggetti a prescrizione. Gli Stati possono imporre condizioni (limiti alle ordinazioni, controlli, registrazione dei dati) ma non vietare una sottocategoria. LA SENTENZA

22 GIU -

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 21 maggio 2026 (causa C-604/24), ha stabilito che gli Stati membri non possono vietare la vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione, nemmeno in via parziale, se non per specifiche condizioni che non impediscano la commercializzazione. La pronuncia è destinata ad avere ricadute significative sulle normative nazionali che limitano la vendita a distanza di farmaci da banco.

La vicenda trae origine da un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato greco, nell'ambito di un ricorso presentato da una farmacia avverso un decreto ministeriale del 2022. La normativa ellenica vietava la vendita online, da parte delle farmacie autorizzate, di tutti i medicinali non soggetti a prescrizione, consentendola solo per una ristretta sottocategoria: i cosiddetti "medicinali a libera distribuzione". Secondo il governo greco e l'Ordine dei farmacisti, la restrizione era giustificata da motivi di tutela della salute pubblica, per contrastare la politerapia e la circolazione di farmaci contraffatti.

La Corte ha stabilito che tale normativa è contraria al diritto dell'Unione. L'articolo 85 quater, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 impone infatti agli Stati membri di autorizzare la vendita a distanza al pubblico, mediante i servizi della società dell'informazione, di tutti i medicinali non soggetti a prescrizione. Il paragrafo 2 dello stesso articolo consente sì di imporre "condizioni, giustificate da motivi di tutela della salute pubblica", ma queste riguardano esclusivamente le modalità di commercializzazione al dettaglio, non possono tradursi in un divieto, neppure parziale, di vendita online di una categoria di farmaci. In caso contrario, si svuoterebbe di effetto utile l'obbligo generale sancito dal paragrafo 1.

La sentenza chiarisce che gli Stati membri possono adottare misure per ridurre i rischi associati alla vendita online di medicinali, ma solo sotto forma di condizioni specifiche: meccanismi di controllo del consumo, limiti quantitativi alle ordinazioni dei consumatori, sistemi online di identificazione e registrazione dei dati relativi alla salute del consumatore per contrastare la polifarmacia. Solo entro questi limiti è consentito prevedere condizioni relative a una categoria specifica di medicinali non soggetti a prescrizione, ad esempio a causa delle loro particolari caratteristiche terapeutiche, purché non se ne impedisca la commercializzazione online.

La Corte ha quindi risposto al giudice del rinvio dichiarando che l'articolo 85 quater, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/83 osta a una normativa nazionale che, per motivi legati alla tutela della salute pubblica, vieta la vendita a distanza al pubblico, da parte di farmacie online, di medicinali non soggetti a prescrizione, ad eccezione di una sottocategoria di questi ultimi. La sentenza conferma l'orientamento già espresso dalla Corte in precedenti pronunce, ribadendo il carattere del tutto particolare dei medicinali, ma anche la necessità di non ostacolare gli scambi all'interno del mercato unico.

22 giugno 2026
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