Palazzo Chigi approva in via definitiva gli schemi di intesa. Sul fronte sanitario, le Regioni potranno definire tariffe di rimborso diverse da quelle nazionali, gestire in autonomia le risorse per investimenti, istituire fondi sanitari integrativi e destinare risorse al personale. Il tutto nel rispetto dei Livelli essenziali di assistenza.
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri sera in via definitiva gli schemi di intesa tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Le materie interessate sono "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa" e "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica".
Il Cdm ha quindi approvato quattro disegni di legge, che recano in allegato le intese sottoscritte dai Presidenti delle Regioni interessate.
Sanità, cosa prevede l'intesa
Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (Lea), previa intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sulla base delle verifiche del Comitato permanente per l'erogazione dei Lea e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione potrà:
La maggiore autonomia non incide sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale né sui criteri di riparto delle risorse, garantendo la neutralità degli effetti per lo Stato e per le altre Regioni, compresi quelli relativi alla mobilità sanitaria. L'efficacia dell'intesa è condizionata al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario in ambito sanitario e alla corretta erogazione dei Lea, verificati anche sulla base di monitoraggi trimestrali.
Le altre materie
Protezione civile. Per far fronte alle emergenze che interessano esclusivamente il territorio regionale, il Presidente della Regione può adottare ordinanze in deroga, oltre che alla normativa regionale, anche a quella statale. Le ordinanze devono essere specificamente motivate, indicano le disposizioni derogate e hanno efficacia limitata al territorio regionale. Sono adottate previa autorizzazione del Consiglio dei ministri; nei casi di grave urgenza possono essere emanate, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, e sottoposte all'approvazione del primo Consiglio dei ministri utile. Le deroghe alla normativa statale non possono superare la durata dello stato di emergenza e comunque i due anni dalla sua deliberazione. Fino alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le ordinanze non possono derogare alle norme statali relative a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Il Presidente della Regione, o una persona da questi indicata, è nominato commissario delegato per le emergenze di rilievo nazionale che interessano il territorio regionale.
Professioni. La Regione può disciplinare professioni di rilievo regionale: attività intellettuali rivolte alla prestazione di servizi nel territorio regionale, con un nesso diretto con le caratteristiche peculiari del territorio e della sua economia, che richiedono competenze ulteriori acquisibili attraverso l'esperienza e la formazione su base locale. Restano escluse le professioni ordinistiche e le professioni sanitarie. La Regione è inoltre autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali regionali conseguite all'estero.
Previdenza complementare e integrativa. La Regione può promuovere forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche mediante convenzioni con fondi pensione esistenti, disciplinandone il funzionamento operativo e organizzativo. Per il personale della Regione, degli enti regionali, degli enti locali e del servizio sanitario regionale, alla Regione spetta la rappresentanza negoziale negli accordi con i fondi pensione regionali.
Disposizioni comuni
Per ciascuna intesa è istituita una Commissione paritetica Stato-Regione-autonomie locali, che verifica annualmente l'attuazione e valuta gli oneri finanziari, informandone le Camere e la Conferenza unificata. Le intese individuano in un apposito allegato le disposizioni statali che cessano di avere efficacia nel territorio regionale con l'entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione. Le intese hanno durata decennale e si intendono rinnovate per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza. I disegni di legge stabiliscono che ciascuna legge di approvazione possa essere modificata, derogata o abrogata solo in modo espresso, da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione.