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Autonomia differenziata. Dal Senato il primo via libera: risoluzioni identiche per quattro Regioni

L’Assemblea ha approvato quattro risoluzioni identiche che danno il via libera alle pre-intese per l'autonomia differenziata di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto su protezione civile, professioni, previdenza complementare e sanità.

17 LUG -

L’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato ieri quattro risoluzioni identiche sugli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. I testi, licenziati dalla I Commissione, identici per tutte e quattro le Regioni, riguardano, tra le altre materie, la "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica".

La Commissione Affari Costituzionali, esaminati gli schemi di intesa preliminare, preso atto della relazione sulla sussidiarietà allegata agli schemi e del parere reso dalla Conferenza Unificata, e udito il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, ha valutato positivamente il contenuto degli schemi in esame.

Sulla base di questa valutazione, la Commissione ha impegnato il Governo a proseguire nel percorso di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni, anche nella materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica", nel rispetto della procedura delineata dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024.

Le richieste di integrazione
La Commissione ha chiesto al Governo di integrare l'articolo 5 dello schema di intesa in materia di "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica" con il richiamo espresso dell'articolo 8 della legge n. 86 del 2024. L'obiettivo è ribadire l'obbligo, per la Commissione paritetica, di fornire alle Camere e alla Conferenza Unificata adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dall'intesa.

Le risoluzioni chiedono inoltre di integrare le premesse degli schemi di intesa con il riferimento all'articolo 120 della Costituzione, che legittima il Governo a sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, nel caso di:

  • mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria;
  • pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica;
  • tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica;
  • tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali delle amministrazioni locali.

La Commissione ha inoltre impegnato il Governo a:

  • integrare le premesse degli schemi di intesa per fare emergere esplicitamente le forme di consultazione degli enti locali e i meccanismi di coinvolgimento realizzati dalle Regioni nel corso dei negoziati;
  • procedere all'individuazione, ove esistenti, delle disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia nel territorio regionale, ai fini dell'inserimento in apposito allegato allo schema di intesa definitiva;
  • avviare una riflessione più ampia circa gli strumenti istruttori di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita la funzione, anche valutando eventuali modifiche della disciplina attuale che regola l'Analisi di impatto della regolazione (AIR);
  • proseguire nel percorso di completamento del federalismo fiscale, attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali nelle materie di competenza regionale e l'istituzione del fondo perequativo previsto dal decreto legislativo n. 68 del 2011.
17 luglio 2026
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