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Obbligo di stipulare una polizza assicurativa per il farmacista per danni cagionati con colpa grave
In tema di responsabilità professionale, le farmacie sono tenute alla copertura assicurativa per colpa lieve, mentre il farmacista deve provvedere a stipulare una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa grave, ferma restando la facoltà della struttura di provvedere direttamente anche a tale copertura. Per i farmacisti dipendenti del Ssn è possibile accedere a coperture assicurative attraverso i sindacati di categoria o in proprio sul mercato assicurativo. L'obbligo Ecm incide sull'efficacia delle polizze assicurative.
05 MAG -

Sulla base dell'articolo 10 della legge Gelli-Bianco in tema di responsabilità professionale, le farmacie sono tenute alla copertura assicurativa per colpa lieve, mentre il farmacista (dipendente e/o titolare di partita IVA) deve provvedere a stipulare una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa grave, ferma restando la facoltà della struttura di provvedere direttamente anche a tale copertura.

Fatta salva ogni opportuna verifica individuale, alla Fofi risulta che in diverse convenzioni proposte dalle Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie pubbliche e private è prevista per i farmacisti esercenti nelle stesse sia la copertura della colpa lieve che della colpa grave. Per i farmacisti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale - fermo restando che l’assicurazione per colpa lieve è a carico del datore di lavoro - è possibile accedere a coperture assicurative relative alla colpa grave attraverso i sindacati di categoria ovvero in proprio direttamente acquistando la polizza sul mercato assicurativo.

Il predetto obbligo assicurativo è divenuto operativo a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 15 dicembre 2023, n. 232, che, tra l’altro, ha determinato i requisiti minimi delle polizze assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, tra cui rientra anche il farmacista, prevedendo all’articolo 3, comma 4 che “L'esercente la professione sanitaria può essere garantito da idonea copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle strutture pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. L'esercente attività libero professionale può essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura”.

Infine, l’importante novità introdotta dall’articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, cha ha sancito, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 e, quindi, dal 2026, che l’efficacia delle polizze assicurative, di cui al richiamato articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 (settanta) per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

Tenuto conto che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare, incide sull’efficacia delle polizze assicurative professionali, al fine di consentire ai farmacisti di adempiere all’obbligo ECM, la Fofi in qualità di provider nel presente triennio ha messo a disposizione un’ampia offerta formativa completamente gratuita e realizzata in collaborazione la Fondazione Francesco Cannavò, fruibile sulla piattaforma federale WWW.FADFOFI.COM: tuttora, sono online 13 corsi per un totale di circa 85 crediti.

Inoltre, si evidenzia che per completare l’obbligo ECM, oltre ai suddetti corsi accreditati dalla Fofi, si possono acquisire crediti per formazione individuale, in particolare, attraverso l’istituto dell’Autoformazione per un limite massimo pari al 20% dell’obbligo formativo triennale individuale secondo le modalità indicate in un recente focus di approfondimento.

05 maggio 2025
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