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Tessera Sanitaria: spese 2025 da inviare entro il 2 febbraio 2026
Un nuovo decreto ha stabilito che l'invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria avviene ora con cadenza annuale. Per le spese del 2025, il termine per farmacie e parafarmacie è il 2 febbraio 2026, con possibilità di correggere errori entro il 9 febbraio. Sono previste sanzioni fino a 50.000 euro per chi non rispetta gli obblighi di trasmissione.
25 NOV - È stato pubblicato il decreto RGS 29 ottobre 2025 (clicca qui), che introduce modifiche al decreto del MEF del 19 ottobre 2020 e al relativo disciplinare tecnico allegato B, in materia di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, in coerenza con quanto disposto dall’art. 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

Tale disposizione, si ricorda, ha stabilito che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie (tra cui farmacie e parafarmacie) per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, sono tenuti all’adempimento con cadenza annuale, in luogo della precedente scadenza semestrale.

L’art. 1 del decreto MEF del 29 ottobre modifica pertanto il comma 1-bis dell’art. 7 del decreto del 19 ottobre 2020, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie sia effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Sul portale Sistema Tessera Sanitaria è disponibile il calendario (clicca qui) per la trasmissione dei dati spesa dell’anno 2025 (con data pagamento dal 01/01/2025 al 31/12/2025), che recepisce la nuova scadenza annuale.

Per le spese sanitarie relative all’anno 2025, tenuto conto che il 31 gennaio 2026 cade di sabato, il termine ultimo di trasmissione è il 2 febbraio 2026.

Conseguentemente, il termine per regolarizzare eventuali errori, evitando le sanzioni, slitta al 9 febbraio 2026 (cinque giorni successivi alla scadenza principale, considerando lo slittamento al lunedì successivo).

Si rammenta che l’articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs. 175/2014 prevede, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, una sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000. La sanzione non si applica se la trasmissione corretta avviene entro cinque giorni dalla scadenza o dalla segnalazione dell'Agenzia. In caso di ritardo fino a 60 giorni, la sanzione è ridotta a un terzo.

Il provvedimento, all’allegato B, reca inoltre il nuovo Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate.

Si segnala, infine, che – come indicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate (clicca qui) – dal 9 febbraio al 9 marzo 2026 i cittadini potranno esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati accedendo alla funzione online su www.sistemats.it, decidendo se non rendere disponibili all’Agenzia i dati (o parte di essi) per la dichiarazione precompilata.
25 novembre 2025
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