Sabato 15 NOVEMBRE 2025
Armovita
Federazione e Ordini
Matarecod
Segui ilFarmacistaOnline
Federazione e Ordini
Ddl Semplificazione. Ecco tutte le novità per le farmacie
Il provvedimento – approvato ieri dal Senato e che ora passa all’esame della Camera per il prosieguo dell’iter parlamentare – contiene disposizioni che incidono direttamente sul sistema di assistenza farmaceutica, semplificando gli oneri burocratici in capo ai farmacisti e rafforzando il ruolo delle farmacie come presidi sociosanitari di prossimità.
09 OTT - Si informa che, nella seduta dell’8 ottobre 2025, l’Assemblea del Senato, con 86 voti favorevoli, 48 contrari e sette astensioni, ha approvato in prima lettura il disegno di legge recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, collegato alla legge di bilancio” (AS 1184).

Il provvedimento – che ora passa all’esame della Camera per il prosieguo dell’iter parlamentare – contiene disposizioni che incidono direttamente sul sistema di assistenza farmaceutica, semplificando gli oneri burocratici in capo ai farmacisti e rafforzando il ruolo delle farmacie come presidi sociosanitari di prossimità.

In proposito, si rammenta che alcune delle misure confluite nel predetto provvedimento nascono dal progetto di semplificazione amministrativa sugli adempimenti del farmacista, predisposto dalla Federazione, anche sulla base delle istanze formulate dagli Ordini territoriali consultati con un’apposita indagine, in collaborazione con le rappresentanze dei medici di medicina generale e presentato al Ministero della salute nel corso del 2023. L’obiettivo perseguito è quello di minimizzare i carichi burocratici, per liberare tempo da dedicare alle attività fondamentali della professione e alla presa in carico del paziente.

Di seguito una sintesi delle misure di particolare interesse per la professione farmaceutica.

Art. 60 – Misure di semplificazione per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia

L’articolo 60 apporta modifiche al D.Lgs n. 153/2009, consentendo alle farmacie ed ai farmacisti, tra l’altro, di:

dispensare per conto delle strutture sanitarie non solo i farmaci, ma anche i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti (lettera a);
eseguire le prestazioni analitiche di prima istanza anche se non rientranti nell’ambito dell’autocontrollo (lettera b);
somministrare, nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, i vaccini rientranti nel Piano di prevenzione vaccinale (non soltanto quindi, come a normativa vigente, quelli antiinfluenzali e anti SARS-COV-2), oltre che effettuare (come già attualmente previsto) test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo (lettera c);
effettuare test diagnostici decentrati, a supporto del MMG e del PLS, per il contrasto all’antibiotico-resistenza ai fini dell’appropriatezza prescrittiva; effettuare servizi di telemedicina nel rispetto dei criteri indicati nelle linee guida nazionali (lettere e-quinquies ed e-sexies);
eseguire, con l’ausilio di personale abilitato, test di screening per l'individuazione del virus dell'Epatite C (lettera e-septies);
utilizzare locali separati da quelli in cui è ubicata la farmacia medesima per l’erogazione dei servizi sanitari di cui all’art. 1 del D.Lgs. 153/2009, previa autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali e che verifica che essi ricadano nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica. In tali locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti (commi 3 e 4);
esercitare in comune (due o più farmacie, di proprietà di soggetti diversi) i servizi sanitari di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 3, previa stipula del contratto di rete. L’autorizzazione all’utilizzo dei locali di cui al comma 3 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete (comma 6).
Si evidenziano, inoltre, le seguenti novità introdotte dalla medesima disposizione:

viene infine consentito ai cittadini di operare in farmacia la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il Servizio sanitario regionale (comma 1, lettera e);
è specificato che sono a carico degli utenti le prestazioni erogate dalle farmacie riguardanti la somministrazione di vaccini, l’effettuazione di test per il contrasto all’antibiotico-resistenza, l’effettuazione di servizi di telemedicina e l’effettuazione di test di screening per l'individuazione del virus dell’Epatite C (comma 2);
per consentire ai cittadini un’immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali separati da quelli in cui è ubicata la farmacia, i titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un’insegna riportante la denominazione “Farmacia dei servizi” e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi medesimi (comma 5);
con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, saranno definiti i criteri per l’adesione delle farmacie pubbliche ai servizi indicati (comma 7).
Art. 62 – Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere

L’articolo 62 contiene disposizioni volte a decongestionare gli studi dei MMG assicurando al contempo la continuità terapeutica ai pazienti cronici e valorizzando il ruolo del farmacista nell’informare l’assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e nel monitorare l’aderenza terapeutica.

Nello specifico, la disposizione prevede che il medico prescrittore, nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, indichi – nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale – la posologia ed il numero di confezioni dispensabili nell’arco temporale massimo di dodici mesi.

È fatta salva la facoltà del medesimo medico di sospendere in ogni momento la ripetibilità della prescrizione o modificare la terapia, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva (comma 1).

Al momento della dispensazione presso le farmacie convenzionate, il farmacista informa l’assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti, e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza con quanto definito nel protocollo terapeutico individuale.

Qualora rilevi difficoltà da parte dell’assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, il farmacista, nel monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza (comma 2).

La disposizione introduce, inoltre, un’importante novità in caso di dimissioni ospedaliere, prevedendo che la farmacia convenzionata possa consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera, di referto di pronto soccorso o altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dalle quali risulti prescritta o, comunque, suggerita specifica terapia farmacologica (comma 3).

Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento –, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni in commento, anche al fine di garantire che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Art. 61 – Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali

L’articolo 61 modifica la disciplina relativa al contrasto della carenza di medicinali prevedendo che, in caso di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare AIC debba darne comunicazione all’AIFA non meno di due (anziché quattro) mesi prima dell’interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria, ferma restando l’esenzione in caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto (comma 1, lett. a)).

Inoltre, viene modificata la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione dell’obbligo di tale comunicazione e la disciplina sanzionatoria riguardante la violazione degli obblighi a cui la persona qualificata deve ottemperare (comma 1, lett. b)).
09 ottobre 2025
Ultimi articoli in Federazione e Ordini
IlFarmacistaOnline.it
Direttore responsabile
Francesco Maria Avitto

Direttore editoriale
Andrea Mandelli
Editore
SICS srl
contatti
P.I. 07639150965
Riproduzione riservata.
Copyright 2022 © SICS Srl. Tutti i diritti sono riservati | P.I. 07639150965