Il Ministero della Salute, interpellato dalla Fofi, chiarisce che per le società in house comunali non è automaticamente applicabile il regime di incompatibilità delle farmacie, essendo necessaria una valutazione caso per caso per individuare eventuali conflitti d'interesse.
Con nota prot. n. 8693 dell’8 ottobre 2025, la Fofi ha sottoposto al Ministero della salute una questione riguardante l’applicabilità o meno delle incompatibilità relative alla gestione societaria delle farmacie previste dall'articolo 8 della L. 362/1991 e s.m.i., anche alle società di capitali partecipate totalmente dal Comune (in house) titolari di farmacia comunale, segnalando che nell’attuale panorama normativo e giurisprudenziale non sembrano rinvenirsi specifiche disposizioni che estendano le incompatibilità di cui al citato articolo 8 della L. 362/1991 ad una società totalmente partecipata da un Comune che, ad esempio, oltre ad essere titolare di una farmacia comunale, eserciti, allo stesso tempo, anche un’attività medica per il tramite di una struttura sanitaria all’uopo costituita e di cui è titolare la stessa società in house del Comune.
Il Dicastero, con nota prot. n. 3943 del 16 gennaio 2026, a cui si rinvia per ogni utile approfondimento, in via preliminare, chiarisce che le disposizioni in tema di incompatibilità “perseguono il preminente scopo di tutela della salute pubblica attraverso la minimizzazione del rischio connesso all’esercizio dell’attività di farmacia in posizione di conflitto di interessi”.
Il Dicastero, entrando nel merito del quesito, ammette che “la natura e le caratteristiche della società in house… generano dubbi sulla applicabilità tout court delle disposizioni in materia di incompatibilità previste dall’art. 7 della legge 362/1991 che la giurisprudenza ha esteso anche alle ipotesi di gestione di una farmacia comunale da parte di società miste o private”.
Rilevando l’assenza di una giurisprudenza specifica sulla materia di che trattasi, ad avviso del Ministero, infatti, “…non è possibile offrire soluzioni all’insegna dell’automatismo nell’applicazione delle disposizioni sulle incompatibilità, dovendosi invece prediligere la ricerca in concreto, da parte dell’Amministrazione competente, di eventuali anfratti in cui situazioni di conflitto di interesse possano annidarsi, apparendo imprescindibile la valutazione del singolo caso che prenda le mosse da una attenta analisi degli statuti, dell’oggetto sociale (con particolare attenzione all’eventuale espletamento di attività accessorie) e delle modalità attraverso le quali si esplica il controllo analogo”.