A chiarirlo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rispondendo ad una richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Fofi.
Con nota prot. n. 09549 del 5 novembre 2025, la Fofi ha sottoposto la questione al Ministero della Salute, che, con nota prot. n. 0103204 dell’11 novembre 2025, ha confermato che “la funzione di sbiancamento dentale comporta la classificazione di una sostanza o miscela di sostanze come prodotto cosmetico” e che “è possibile la presenza sul mercato di cosmetici aventi tale funzione il cui impiego non sia destinato a professioni sanitarie”, precisando che “appare pacifico, altresì, che la legge 4 gennaio 1990, n. 1, consente all’estetista di utilizzare prodotti cosmetici per l’esercizio della propria professione.”
Ad ogni buon conto, il predetto Dicastero ha ritenuto opportuno richiedere al Ministero delle imprese e del made in Italy un parere in merito alla riconducibilità dell’attività di sbiancamento dentale al novero delle attività espletabili dall’estetista ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 1/1990.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con nota prot. n. 40263 del 19 novembre 2025, ha chiarito che “lo sbiancamento dentale, pur insistendo effettivamente sulla parte superficiale dei denti, non può tuttavia essere considerato un intervento operante sulla superficie del corpo umano; i denti infatti costituiscono nel loro insieme un organo interno al cavo orale” sicché “l’attività di sbiancamento dentale non sembrerebbe rientrare tra quelle esercitabili dagli estetisti ai sensi della legge n. 1/1990”.