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Decreto PA. Dal Commissario per i materiali Covid alla proroga dei fondi per le liste d'attesa. Ecco cosa prevede il testo in aula alla Camera

Commissario per smaltire 22mila tonnellate di materiali Covid, proroga al 2027 dei fondi per le liste d'attesa e riordino delle competenze tra Ministero della Salute, Organismo di vigilanza e Agenas: ecco cosa prevede l'articolo 4 del decreto in esame a Montecitorio. 

25 SET -

Dopo l'esame nelle commissioni, il testo del Decreto PA è approdato ieri pomeriggio nell'aula della Camera. I lavori sul provvedimento riprenderanno il prossimo lunedì. Il testo, intitolato "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile", dedica l'intero articolo 4 a una serie di interventi urgenti in materia di sanità. Ecco cosa prevede nel dettaglio.

Un Commissario per smaltire i materiali Covid

Il cuore del primo blocco dell'articolo 4 (commi da 1 a 7) è l'istituzione di un Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19. La nomina avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.

Secondo quanto riportato nelle relazioni illustrate nel dossier, la situazione è critica: dal luglio 2023 il Ministero è subentrato nella gestione dei materiali e attualmente risultano ancora stoccati 312.504 metri cubi di materiale, pari a circa 22.692 tonnellate, distribuiti in 16 magazzini. La quasi totalità (98,69%) è costituita da mascherine, tute, camici e guanti, riconducibili alla categoria dei rifiuti non pericolosi.

Il Commissario, che cesserà le proprie funzioni entro il 31 marzo 2027, avrà il compito di concentrare in un unico centro di responsabilità le decisioni per il rapido completamento delle attività. Per fare ciò, potrà operare in deroga alle ordinarie procedure del Codice dei contratti pubblici e del Testo unico ambientale, nel rispetto dei principi generali e della normativa europea. Il suo compenso è fissato in 40.000 euro annui, con oneri quantificati in 44 milioni di euro per il 2026 e 40 milioni per il 2027.

Liste d'attesa: proroga al 2027 per l'utilizzo dei fondi Covid

Un'altra misura significativa riguarda il potenziamento della risposta sanitaria per il recupero delle liste d'attesa. Il comma 8-bis, inserito in sede referente, proroga al 31 dicembre 2027 l'autorizzazione per le Regioni e le Province autonome a utilizzare le risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza Covid-19, erogate nel 2020 e 2021 e ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali.

Tali fondi potranno essere impiegati per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. La proroga consente inoltre di avvalersi, anche per il 2027, delle procedure relative ai regimi tariffari straordinari introdotti per le medesime finalità.

Riordino delle funzioni: poteri al Ministero e all'Agenas

L'articolo 4 interviene anche sull'assetto organizzativo del Ministero della salute. Il comma 9 trasferisce dall'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria alle direzioni generali del Ministero le attività di monitoraggio dei tempi di attesa per le prestazioni Lea, compresi i poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi regionali.

Il comma 10, invece, opera un trasferimento di funzioni in senso opposto: varie competenze (tra cui il monitoraggio del Piano sanitario nazionale, il riconoscimento del carattere scientifico degli Irccs e il finanziamento della ricerca corrente) passano dai dipartimenti e direzioni generali del Ministero al suddetto Organismo. Il dossier segnala tuttavia alcune perplessità, suggerendo di chiarire l'ambito di tali funzioni e l'opportunità di modificare il regolamento di organizzazione del Ministero.

Altre misure: dall'elenco dei direttori generali all'8 per mille

Il comma 10-bis proroga la validità delle iscrizioni nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie. La proroga riguarda i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato il 16 dicembre 2022, per i quali il termine quadriennale scadrebbe, e si applica fino alla pubblicazione dell'elenco aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Infine, il comma 8 dell'articolo 4 interviene sulla gestione dei residui dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale. La norma applica anche alle somme residue del riparto 2024 (quantificate in 41.732.206 euro) la facoltà, già prevista per il 2023, di versare all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnare le risorse per la realizzazione di interventi di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

25 settembre 2026
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