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Farmaci. Il Tar del Lazio annulla la circolare di Aifa: ai grossisti non spetta lo 0,65% sui generici

Annullata la circolare Aifa che trasferiva ai grossisti lo 0,65% della quota di spettanza sui farmaci generici, stabilendo che la normativa di bilancio 2025 si applica solo ai farmaci "originator". La sentenza conferma il regime speciale del settore degli equivalenti. LA SENTENZA

03 FEB -

Una sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha stabilito che l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) non può applicare ai medicinali generici la riduzione dello 0,65% della quota di spettanza delle aziende produttrici a vantaggio dei grossisti. La decisione, emessa dalla Sezione Terza Quater, accoglie il ricorso della società Doc Generici S.r.l., annullando la circolare Aifa del 7 aprile 2025 e una serie di determinazioni successive che riducevano la quota delle aziende farmaceutiche a favore della distribuzione.

La controversia riguardava l’interpretazione dell’articolo 1, commi 324-325, della Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), che ha rideterminato le quote di spettanza sul prezzo al pubblico dei farmaci di classe A, a carico del Ssn. L’Aifa, con una circolare e successive determinazioni, aveva stabilito che anche per i farmaci generici la quota dello 0,65% dovesse essere trasferita dai produttori ai grossisti, portando la quota di questi ultimi dal 3% al 3,65%. Secondo l’Agenzia, la norma si applicava a tutte le specialità medicinali di classe A, senza distinzione tra farmaci “originator” (di marca) e generici.

Doc Generici, sostenuta da vari interventi nel giudizio (tra cui Egualia – Industrie Farmaci Accessibili), ha contestato l’interpretazione dell’Aifa, affermando che la legge di bilancio si riferisse esclusivamente ai farmaci originator, per i quali la quota di spettanza dell’industria era tradizionalmente del 66,65%, ridotta al 66% proprio dallo 0,65% trasferito ai grossisti. Per i generici, invece, vige una disciplina speciale e derogatoria (il cosiddetto “decreto Abruzzo” del 2009) che fissa la quota dell’industria al 58,65%. Applicare anche a questi ultimi il taglio dello 0,65% – secondo la ricorrente – significava alterare illegittimamente il quadro normativo, con un impatto percentuale maggiore sui ricavi delle aziende (1,11% contro lo 0,98% degli originator) e senza una base legale espressa.

Il Collegio giudicante ha ritenuto fondato il ricorso. Secondo i giudici, la lettura testuale della norma è chiara: il comma 324 fissa la quota dell’industria al 66%, percentuale che può riferirsi solo agli originator, poiché per i generici la quota è già stabilita per legge al 58,65%. Il riferimento alle “specialità medicinali appartenenti alla classe A” deve quindi essere contestualizzato alla parte precettiva della norma, che indica numericamente il 66%. “Interpretare il comma 324 nel senso indicato nel Comunicato […] vuol dire andare oltre e contro il tenore testuale chiaro della norma”, si legge nella sentenza.

Il Tar ha inoltre respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Aifa, riconoscendo che la circolare aveva effetti vincolanti e lesivi per le aziende, come dimostrato dalle successive determinazioni applicative e dal rischio di contenzioso con i grossisti.

La sentenza annulla dunque la circolare Aifa del 7 aprile 2025, nella parte in cui prevede il trasferimento dello 0,65% ai grossisti per i farmaci generici; le determinazioni Aifa riguardanti i medicinali di Doc che applicavano tale disposizione; il parere del Ministero della Salute che aveva sostenuto l’interpretazione dell’Aifa.

03 febbraio 2026
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