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Liste d’attesa. In GU il decreto che stanzia 27,4 milioni per la piattaforma nazionale

Il decreto del 9 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ripartisce i fondi tra le regioni per rendere operativo il sistema unico di monitoraggio e gestione dei tempi di attesa. IL DECRETO

22 GEN -

Prende forma concreta la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, strumento chiave del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per ridurre i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie. Con il decreto n. 26A00173 del 9 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2026, il Ministero della Salute – guidato dal Ministro Orazio Schillaci – ha autorizzato un finanziamento complessivo di 27.407.501 euro per la realizzazione dell’infrastruttura informatica che garantirà l’interoperabilità tra i sistemi regionali.

Il provvedimento, che recepisce l’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 27 novembre 2025, dà attuazione al decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2024 (convertito nella legge n. 107/2024), con cui era stata istituita presso Agenas la Piattaforma nazionale, finalizzata a monitorare e governare le liste d’attesa in tutto il territorio.

Articolo 1 (Finanziamento per la realizzazione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa) Viene autorizzato un contributo complessivo di 27,4 milioni di euro, corrispondente al 95% del fabbisogno totale stimato per la realizzazione dell’infrastruttura. Il restante 5% sarà a carico delle Regioni.
Le risorse sono prelevate dalla quota di riserva per interventi urgenti prevista dalla deliberazione Cipe n. 51/2019, a valere sul programma di investimenti sanitari di cui all’articolo 20 della legge n. 67/1988.

Il riparto avviene secondo una doppia logica: una quota fissa di 850.000 euro per ciascuna Regione e una quota variabile calcolata in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2023.
La Tabella 1 allegata al decreto specifica gli importi totali, la quota statale (95%) e quella regionale (5%).
Tra le regioni maggiormente finanziate:

- Lombardia (3.037.527 euro)

- Campania (2.079.990 euro)

- Lazio (2.104.329 euro)

- Veneto (1.913.351 euro)

- Emilia-Romagna (1.823.018 euro)

Articolo 2 (Modalità e tempi di attuazione)
Entro 30 giorni dall’approvazione del progetto da parte di Agenas (prevista con apposito decreto ministeriale sulle linee guida), le Regioni devono presentare al Ministero il proprio programma di intervento, contenente:- il fabbisogno complessivo;

- gli interventi prioritari, raggruppati per stazione appaltante;

- una relazione tecnica con ubicazione, tipologia di intervento, cronoprogramma, quadro economico-finanziario e piano di manutenzione post-installazione.

La Direzione generale della programmazione e dell’edilizia sanitaria del Ministero esaminerà i programmi e rilascerà un nulla osta di approvazione. Una volta approvato il programma, le Regioni potranno utilizzare i fondi secondo le modalità previste dall’Accordo Stato-Regioni del 28 febbraio 2008, che disciplina le procedure per gli investimenti in sanità.

Articolo 3 (Disposizioni finali)
Il decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

22 gennaio 2026
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