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Vaccini obbligatori. Veneto: “Incongruenze nella legge Lorenzin”. Approvato regime transitorio fino al 2019 e invio dei dati dalle Ulss alle scuole
Per i tecnici della Sanità regionale nella legge “non è chiaro se le misure di restrizione alla frequenza scolastica siano applicabili sin dall’anno scolastico 2017/2018 e per l’anno scolastico 2018/2019, per i bambini già iscritti” ai nidi e alle materne. Per questo il Dg Mantoan ha approvato un decreto che, “in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti ministeriali”, stabilisce il regime transitorio fino al 2019/2020, solo allora scatterà la decadenza dell’iscrizione. Il Veneto, inoltre, permetterà che le Ulss comunichino alle scuole la situazione vaccinale dei bambini, ma in forma priva di dati sensibili. Il decreto
04 SET - In attesa di conoscere l’esito del ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge nazionale che impone l’obbligatorietà di dieci vaccini, attraverso un decreto firmato dal Direttore Generale della Sanità Domenico Mantoan, la Regione del Veneto ha predisposto le “indicazioni regionali in regime transitorio di applicazione della legge Lorenzin”. Ad annunciarlo la Regione Veneto in una nota in cui si evidenzia, tra le altre cose, come il ricorso alla Consulta sia stato presentato “per supportare gli ottimi risultati ottenuti sinora con l’organizzazione attivata dal 2007, basata sull’informazione ai genitori”.

Quanto al regime transitorio approvato con il decreto del Dg alla Salute, nella nota la Regione spiega che questo si è reso necessario in quanto “nel testo del decreto, i tecnici del Veneto segnalano una vistosa incongruenza, che riguarda proprio quanto espresso nella legge nazionale 119/2017, che, all’articolo 3 comma 3, recita: ‘…….per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso’”.

Nel decreto i tecnici evidenziano quindi il contrasto con “quanto espresso all’articolo 3 bis che descrive le misure per l’anno scolastico 2019 dove al comma 5, recita: ‘Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione’”.
 

Secondo i tecnici regionali, spiega la nota, “il contenuto degli articoli sopracitati non rende chiaro se le misure di restrizione alla frequenza scolastica siano applicabili sin dall’anno scolastico 2017/2018 e per l’anno scolastico 2018/2019, per i bambini già iscritti alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia ed alle scuole dell’infanzia prima dell’entrata in vigore della legge. Tale incongruenza, peraltro, fa parte dei contenuti del ricorso del Veneto alla Corte Costituzionale. Ne deriva che, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti ministeriali, per quanto riguarda la frequenza dei servizi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia dall’anno scolastico 2017/2018 per i bambini già iscritti si applicherà il regime transitorio fino al 2019/2020 anno che prevede, invece, la decadenza dell’iscrizione”.

Non solo. Nel decreto di Mantoan si stabilisce che “per agevolare le famiglie e le scuole, per i bambini e i ragazzi da zero e sedici anni, per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, si anticipa quanto previsto dalla legge per l’anno scolastico 2019/20, cioè l’invio alle scuole degli elenchi dei bambini con la loro situazione nei confronti della vaccinazione, privi di dati sensibili. Per tutti i soggetti non in regola (tra zero e 16 anni) le AULSS avvieranno l’iter conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale (sanzione amministrativa-pecuniaria)”.

Nel frattempo, la Regione del Veneto ha già inviato le prime indicazioni operative per l’applicabilità della Legge 119/17 e ha fornito a tutte le Aziende Ulss il modello di autocertificazione da utilizzare da parte dei genitori per la presentazione agli uffici scolastici.

Le Aziende ULSS, dopo avere verificato che i bambini “non in regola” con l’obbligo vaccinale di cui alla legge 119/17 dagli elenchi già ricevuti dalle scuole, non abbiano un appuntamento già fissato, invieranno ai genitori una lettera raccomandata invitandoli ad un colloquio per ulteriori approfondimenti e per procedere alle vaccinazioni.

Il decreto ribadisce anche che sono utilizzabili i modelli di autocertificazione già trasmessi alle Aziende Ulss.
04 settembre 2017
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