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Farmacie. Consiglio di Stato: “Legittimo il trasferimento di una sede all’interno dello stesso Comune”
Nello specifico, i Giudici hanno sostenuto che qualora, come nella fattispecie in oggetto, una via sia stata inclusa espressamente solo nel perimetro di una zona e non in quello dell’altra, l’indicazione di quella via per assurgere a linea di confine lungo la “mezzeria” avrebbe dovuto riportare i numeri civici (pari o dispari) di pertinenza, “appartenendo conseguentemente gli altri numeri civici all’altra zona pur in assenza di una specifica indicazione”. LA SENTENZA
09 APR - Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1976/2020, si è pronunciato sulla esatta delimitazione dei confini tra due zone, ai fini del trasferimento della sede di una farmacia all’interno dello stesso Comune. In particolare, il Collegio ha giudicato legittimo il provvedimento di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica e ha riformato la sentenza di primo grado che, applicando il criterio della linea “mezzeria” (divisione della strada in numeri civici pari e dispari), aveva annullato il provvedimento che aveva consentito il trasferimento.

Nello specifico, i Giudici hanno sostenuto che qualora, come nella fattispecie in oggetto, una via sia stata inclusa espressamente solo nel perimetro di una zona e non in quello dell’altra, l’indicazione di quella via per assurgere a linea di confine lungo la “mezzeria” avrebbe dovuto riportare – almeno per quella zona nella quale la via è stata individuata – i numeri civici (pari o dispari) di pertinenza, “appartenendo conseguentemente gli altri numeri civici all’altra zona pur in assenza di una specifica indicazione”.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha messo in evidenza, a conferma della propria ricostruzione, che il decreto Cresci Italia ha “modificato nei suoi tratti essenziali la disciplina normativa della pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche, in relazione al dichiarato fine della nuova disciplina di legge di massimizzare ed ottimizzare l’offerta farmaceutica sul territorio comunale a tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione, che impone alla pianificazione, comunale, e non più regionale, di fare riferimento non alla mera fissazione di confini fra zone riservate alle singole farmacie, bensì all’equilibrio dell’offerta fra le diverse aree di insediamento della popolazione residente e fluttuante”.
09 aprile 2020
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