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Dispensari farmaceutici. Consiglio di Stato: sono responsabilità della farmacia “più vicina”
Stabilito che lo “scopo della perimetrazione della zona è quello di delimitare la libertà di scelta del farmacista, nel senso che questi è, in linea di massima e salvo eccezioni, libero di scegliere l'ubicazione del proprio esercizio, purché rimanga all'interno di quel perimetro. E tale principio di carattere generale, dettato per le sedi delle farmacie vere e proprie, non può non valere anche allorché si tratti dell’ubicazione del dispensario, essendo quest’ultimo parte integrante della sede farmaceutica da cui è gestito”. LA SENTENZA.
12 GIU - Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2962/2018, confermando la sentenza di primo grado del Tar Campania - Salerno n. 1574/2016, si è pronunciato sui criteri da osservare nell’ubicazione dei dispensari farmaceutici.
 
I Giudici del Tar avevano richiamato l’art. 1, comma 4, l. n. 221/1968, che affida la gestione dei dispensari farmaceutici alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona, con preferenza per il titolare della farmacia più vicina.
 
In particolare, il Collegio aveva chiarito che la norma, nel riferirsi alla “farmacia più vicina”, ha riguardo all’esercizio farmaceutico e non alla zona di pertinenza (ovvero, secondo la terminologia legislativa, alla corrispondente “sede farmaceutica”): se infatti il legislatore avesse fatto riferimento a quest’ultima, avrebbe disposto l’attribuzione del diritto di preferenza al titolare della sede farmaceutica all’interno della quale ricade il dispensario di nuova istituzione. Il metodo di individuazione della “farmacia più vicina” deve, inoltre, tenere conto della concreta ubicazione del neoistituito dispensario.
 
Sul punto, il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha sottolineato che lo “scopo della perimetrazione della zona è quello di delimitare la libertà di scelta del farmacista, nel senso che questi è, in linea di massima e salvo eccezioni, libero di scegliere l'ubicazione del proprio esercizio, purché rimanga all'interno di quel perimetro (cfr. n. 5884 del 2015 e n. 5357 del 2013).
 
E tale principio di carattere generale, dettato per le sedi delle farmacie vere e proprie, non può non valere anche allorché si tratti dell’ubicazione del dispensario, essendo quest’ultimo parte integrante della sede farmaceutica da cui è gestito”.
12 giugno 2018
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