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I capitali in farmacia nella UE. Ecco lo studio Federfarma
04 MAR - I capitali in farmacia sono una realtà in molti paesi della UE. Ma quasi sempre con paletti e incompatibilità. Ad analizzare la situazione è stato l’Ufficio rapporti istituzionali di Federfarma in occasione dell’assemblea straordinaria di ieri. Ecco il quadro:
 
Austria
La farmacia può essere gestita solo attraverso la forma giuridica delle società di persone. Non è possibile utilizzare le forme tipiche delle società di capitali e nemmeno la cooperativa. Il farmacista che detiene la licenza deve possedere almeno il 51 % della società e ricopre il ruolo di gestore e rappresentante della stessa. E’ consentito detenere quote di minoranza in più di una farmacia.
Tocca all’Ordine dei farmacisti vigilare sugli assetti societari e sulle clausole relative alla gestione della farmacia, perché non pregiudichino in alcun modo l’indipendenza del farmacista.
 
Belgio
Non esistono restrizioni alla proprietà della farmacia e all’integrazione verticale nella filiera. Non sono previste incompatibilità con altri professionisti sanitari o con società che operano sul mercato farmaceutico.
 
Bulgaria
Dal 2008 la proprietà della farmacia è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche e non ci sono limiti all’integrazione verticale. In teoria ogni società non potrebbe possedere più di quattro farmacie, ma di fatto il tetto non viene rispettato perché i singoli soci possono essere presenti in quante società di gestione desiderano.
 
Croazia
Non esistono restrizioni sulla proprietà della farmacie.
 
Cipro
I farmacisti, da soli o in società, devono detenere almeno il 51 % della proprietà di una farmacia.
 
Repubblica Ceca
Non c’è alcuna restrizione alla proprietà della farmacia o all’integrazione verticale, né sono state fissate incompatibilità con altri professionisti sanitari o società del settore farmaceutico.
 
Estonia
Qualsiasi persona fisica o giuridica può possedere farmacie; sono consentiti sia consorzi di farmacie sia catene e circa l’80 % delle farmacie fa capo a due grandi insegne. Il 18 febbraio, tuttavia, è stata adottata una legge che ripristina l’obbligo di mantenere nelle mani di un farmacista almeno il 50% più uno della proprietà. La disposizione entrerà in vigore all’inizio di aprile e i titolari non farmacisti hanno cinque anni di tempo per adeguarsi. Dal 1° aprile 2020 entrerà anche in vigore il divieto di integrazione verticale tra grossisti e farmacie.
 
Francia
La titolarità è riservata in via esclusiva ai farmacisti, i non laureati tuttavia possono arrivare a detenere il 49% della proprietà di una farmacia mediante partecipazioni societarie incrociate. Sono previste incompatibilità per distributori, produttori e medici.
 
Grecia
Su pressione della cosiddetta Troika (Bce, Fmi e Commissione europea), nel marzo 2014 è stata approvata una legge che consente la proprietà della farmacia anche ai non farmacisti. Non è però chiaro se sia già operativa o se occorrono ulteriori atti esecutivi.
 
Irlanda
Non esistono restrizioni alla proprietà delle farmacie. Una legge del 2007 si limita a prevedere sanzioni per le cosiddette relazioni inappropriate tra titolari (non farmacisti), farmacisti e medici, laddove lesive dell’interesse pubblico.
 
Lettonia
Dopo una breve apertura ai non farmacisti, dal 2012 la titolarità delle farmacie deve fare capo per almeno il 50% a un farmacista. Non sembra peraltro che sulle catene già in attività nel Paese penda alcun obbligo in merito alla cessione della quota di maggioranza della proprietà.
 
Lituania
In seguito alla deregolamentazione imposta dalla Corte Costituzionale, non esistono più limiti alla proprietà delle farmacie.
 
Malta
Non c’è alcuna restrizione alla proprietà della farmacia.
 
Olanda
Non c’è alcuna restrizione alla proprietà. I medici non possono essere titolari e il sindacato olandese delle farmacie ha imposto a tutti i farmacisti direttori uno Statuto professionale che ne preservi indipendenza e autonomia.
 
Polonia
La titolarità è consentita anche ai non farmacisti e non ci sono limiti all’integrazione verticale. Dal 2004, tuttavia, ogni catena non può possedere più dell’1 % delle farmacie esistenti in ciascuna regione. La norma, tuttavia, non prevede alcun adeguamento per le catene che avevano già superato tale limite.
 
Portogallo
Dal 2007 la proprietà della farmacia è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche. Non è però consentito possedere più di 4 farmacie e nelle società di capitali le partecipazioni azionarie devono essere nominative. Sono inoltre previsti il totale divieto di integrazione verticale e un sistema di incompatibilità che esclude dalla titolarità le altre professioni sanitarie e le società con interessi nel settore farmaceutico. É stato introdotto l’istituto della responsabilità amministrativa per punire la società di capitali proprietaria di una o più farmacie per illeciti commessi dai farmacisti dipendenti.
 
Romania
Le farmacie possono essere possedute anche dai non farmacisti. Non sono previsti limiti all’integrazione verticale che, infatti, è sviluppata come in nessun altro Paese europeo.
 
Slovacchia
Dal 2004 la titolarità della farmacia è aperta anche ai non farmacisti e alle società a responsabilità limitata.
 
Spagna
Almeno il 51% della proprietà di una farmacia deve fare capo a un farmacista o a una società di farmacisti. Non esistono incompatibilità nei confronti di grossisti e industrie, che possono detenere fino al 25 % delle quote.
 
Svezia
La titolarità è aperta anche ai non farmacisti. E’ consentita l’integrazione verticale con i grossisti ma industria farmaceutica e medici non possono entrare nella proprietà.
 
Regno Unito
Non ci sono limiti alla proprietà delle farmacie, che possono essere aperte anche nei supermercati. L’organismo di controllo, simile al nostro Ordine, può arrivare a radiare una società in caso di reato o colpa professionale.
 
Fonte: Federfarma
04 marzo 2015
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