Quotidiano della Federazione Ordini Farmacisti Italiani
Venerdì 26 APRILE 2024
Insonnia bambino
Governo e Parlamento
Flebinec Plus
Segui ilFarmacistaOnline
Governo e Parlamento
Responsabilità professionale. Torna la giurisdizione della Corte dei Conti per l’azione di rivalsa. Novità su obbligo di conciliazione
In caso di accoglimento della domanda di risarcimento, per la quantificazione del danno si dovrà tener conto anche delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. Questa una delle novità introdotte dai senatori della commissione Sanità a conclusione dell'esame degli articoli 8 e 9. GLI EMENDAMENTI
26 OTT - Procede in maniera spedita l'esame del disegno di legge sulla responsabilità professionale ed il rischio clinico da parte della commissione Sanità del Senato. Nella giornata di ieri i senatori della XII commissione hanno concluso l'esame degli articoli 8 e 9, rispettivamente in tema di tentativo obbligarotio di conciliazione azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa
 
Passando all'esame degli emendamenti approvati, per l'articolo 8 ha ricevuto il via libera dalla commissione l'emendamento 8.2 a prima firma Luigi d'Ambrosio Lettieri (CoR), con il quale al comma 1, dopo la parola: "azione", vengono aggiunte le seguenti: "innanzi al giudice civile".
 
Approvato anche l'emendamento 8.15, sempre a prima firma Luigi D'Ambrosio Lettieri (CoR), grazie al quale al comma 4 , dopo le parole: "accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo" vengono aggiunte le seguenti: "effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge,".
 
Si passa poi all'emendamento 8.100 del relatore, Amedeo Bianco (Pd), con il quale al comma 4, primo periodo, vengono sostituite le parole: "e per tutta la durata del procedimento", con le seguenti: "che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la compagnia assicuratrice non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'IVASS per gli adempimenti di propria competenza."
 
Accantonati gli emendamenti 8.6 e 8.14 in conformità con la richiesta di Luigi d’Ambrosio Lettieri (CoR).
 
Quanto all'articolo 9, semaforo verde dalla XII commissione all'emendamento 9.11 a prima firma Giuseppina Maturani (Pd), con il quale al comma 2, vengono sostituite le parole da: "Se il danneggiato" fino a: "professione sanitaria" con le seguenti: "Se nel giudizio o nella procedura stragiudiziale di risarcimento del danno l'esercente la professione sanitaria non è stato parte,".
 
Sempre a prima firma Giuseppina Maturani (Pd), è stato approvato l'emendamento 9.13 di conseguenza al comma 2 sono state sostituite le parole da: "dal passaggio in giudicato" fino a: "titolo stragiudiziale", con le seguenti: "dall'avvenuto pagamento".
 
Via libera anche all'emendamento 9.21 del relatore Amedeo Bianco (Pd), che riscrive completamente il comma 5 nel seguente modo: "In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del citato articolo 7, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dall'articolo 52, comma 2, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto a incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori".
 
Di conseguenza, al comma 7, dopo le parole: "di rivalsa", vengono inserite le seguenti: "e in quello di responsabilità amministrativa";
nella rubrica dell'articolo, dopo le parole: "Azione di rivalsa", vengono aggiunte in fine le seguenti: "o di responsabilità amministrativa";
all'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: "all'azione di rivalsa" con le seguenti: "alle azioni".
 
Infine, è stato approvato l'emendamento 9.55 ancora a prima firma Giuseppina Maturani (Pd), con il quale al comma 7, vengono aggiunte in fine le seguenti parole: "se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte".
 
Accantonato l'emendamento 9.42 (testo 2), in attesa di un'auspicata revisione del parere ostativo espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione (invarianza finanziaria), dalla Commissione Bilancio.

 
Giovanni Rodriquez
26 ottobre 2016
Ultimi articoli in Governo e Parlamento
Flomax
neo Bianacid
Fad - Fofi
iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
IlFarmacistaOnline.it
Quotidiano della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani: www.fofi.it
Direttore responsabile
Andrea Mandelli
Editore
QS Edizioni srl
contatti
P.I. P.I. 12298601001
Riproduzione riservata.
Copyright 2022 © QS Edizioni srl Srl. Tutti i diritti sono riservati | P.I. 12298601001