Quotidiano della Federazione Ordini Farmacisti Italiani
Venerdì 26 APRILE 2024
Flebinec Plus
Governo e Parlamento
Insonnia bambino
Segui ilFarmacistaOnline
Governo e Parlamento
Riforma PA. Decade l'obbligo di polizza per i medici dipendenti del Ssn: annullata scadenza del 15 agosto
Dopo l'appello della Fnomceo, almeno i medici dipendenti del Ssn possono tirare un sospiro di sollievo. Nella relazione illustrativa al Dl 90 si precisa e chiarisce che l'obbligo di stipulare una polizza non si applica al professionista sanitario dipendente del Ssn. Il documento spiega che la modifica "ha unicamente lo scopo di chiarire definitivamente, al fine di evitare costosi contenziosi futuri". LA RELAZIONE AL DL 90
30 LUG - Decade l’obbligo di polizza assicurativa per i medici del Ssn, che sarebbe dovuto scattare il prossimo 15 agosto. Nella relazione illustrativa al Dl 90 (riforma della PA),  si legge come “in tema di obblighi assicurativi per i  professionisti, che tali obblighi non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale”.
In riferimento "In particolare, con il comma 1, si interviene sull’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (Legge Balduzzi), per consentire la definizione del previsto provvedimento regolamentare allo scopo di dare una risposta certa agli esercenti le professioni sanitarie, che non riescono a trovare sul mercato una adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall'esercizio della professione, in attuazione degli obblighi assicurativi imposti dalla legge n. 148 del 2011" (Tremonti). La relazione spiega che la modifica è stata apportata “al fine di evitare costosi contenziosi futuri”.

Ieri il Comitato Centrale della Fnomceo aveva lanciato un accorato appello proprio per scongiurare la scadenza del 15 agosto. I medici dipendenti del Ssn possono così tirare un sospiro di sollievo, in quanto il prossimo mese non dovranno adempiere ad alcuna scadenza assicurativa. 


La nuova versione della Legge Balduzzi in seguito alle modifiche, è quindi la seguente: “Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo 3, coma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente”.
 
30 luglio 2014
Ultimi articoli in Governo e Parlamento
Fad - Fofi
neo Bianacid
Flomax
iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
IlFarmacistaOnline.it
Quotidiano della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani: www.fofi.it
Direttore responsabile
Andrea Mandelli
Editore
QS Edizioni srl
contatti
P.I. P.I. 12298601001
Riproduzione riservata.
Copyright 2022 © QS Edizioni srl Srl. Tutti i diritti sono riservati | P.I. 12298601001