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Ecco il protocollo d’intesa vaccinazioni antinfluenzali in farmacia
L’avvio sul territorio della campagna vaccinale con oneri a carico del Ssn per la stagione 2021-2022 è subordinata alla stipula degli accordi con le Regioni e le Province autonome. Si precisa, invece, che l’attività vaccinale nei confronti dei soggetti che non hanno diritto alla vaccinazione antinfluenzale gratuita potrà essere avviata immediatamente con oneri a carico degli stessi.
25 OTT - Il comma 4 bis dell’art. 5 del D.L. 105/2021, introdotto in sede di conversione a seguito dell’approvazione dell’emendamento n. 5.26, a firma degli On. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco e altri, ha previsto la partecipazione delle farmacie alla campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022.
 
La partecipazione delle farmacie alla campagna antinfluenzale 2021-2022
Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, è stato previsto che il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisca, tramite apposito protocollo d’intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall’Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.
 
L’articolo 5, comma 4 bis, del predetto D.L. 105/2021 abilita quindi il farmacista, debitamente formato, alla somministrazione in farmacia del vaccino antinfluenzale (per la stagione 2021/2022) sia con oneri a carico del SSN, nei confronti dei soggetti aventi diritto alla vaccinazione, sia con oneri a carico del cittadino, per coloro che vogliano comunque ricorrere, a proprio carico, alla vaccinazione.

Tale fondamentale traguardo rappresenta un ulteriore riconoscimento per la professione e per l’impegno assicurato dai farmacisti nel contrasto alla pandemia, inserendosi tra le prestazioni garantite nell’ambito della Farmacia dei Servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, in linea con gli obiettivi di politica istituzionale della Federazione degli Ordini.

Protocollo Governo-Regioni- Federfarma-Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali
A seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta di ieri 21 ottobre, è stato firmato il predetto Protocollo Governo-Regioni- Federfarma- Assofarm, sul quale la Federazione con nota del 1° ottobre u.s. aveva espresso, per gli aspetti di competenza, parere favorevole sui relativi contenuti.

Si sottolinea che l’avvio sul territorio della campagna vaccinale con oneri a carico del SSN per la stagione 2021-2022 è subordinata alla stipula degli accordi con le Regioni e le Province autonome. I Delegati regionali porranno in essere ogni utile iniziativa a livello locale per velocizzare la stipula dei predetti accordi, al fine di consentire un avvio celere della campagna stessa.

Si precisa, invece, che l’attività vaccinale nei confronti dei soggetti che non hanno diritto alla vaccinazione antinfluenzale gratuita potrà essere avviata immediatamente con oneri a carico degli stessi.
 
Adesione alla campagna vaccinale
La partecipazione al progetto è volontaria e valorizza il coinvolgimento dei singoli farmacisti.
Le farmacie che aderiranno alla campagna vaccinale dovranno darne comunicazione secondo i termini e le condizioni riportati nell’Allegato 1 al presente Protocollo.
 
 
La formazione del farmacista
Nell’ambito della campagna vaccinale antinfluenzale, il farmacista - quale professionista sanitario a norma del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 - risulta abilitato alla somministrazione dei relativi vaccini previo superamento dello specifico corso organizzato dall’Istituto superiore di sanità e dalla Federazione degli Ordini in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò.

Si precisa che il corso sarà disponibile a decorrere dal 27 ottobre p.v. e avrà la durata di 6 ore - fruibili online e/o offline - di cui circa tre ore riferite alla lettura di materiale didattico di approfondimento, e consentirà l’attribuzione di 6 crediti formativi ECM per coloro che avranno superato il test certificativo finale.

Tale percorso formativo sarà accessibile ai farmacisti che abbiano superato i corsi che abilitano il farmacista all’avvio delle attività vaccinali per la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 in farmacia (“Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19” e “Campagna vaccinale COVID-19: focus di approfondimento per la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 nelle Farmacie”).

Le credenziali di accesso al corso sono fornite dall’Istituto superiore di sanità alla scrivente Federazione, che provvederà a darle agli Ordini provinciali, che le trasmetteranno ai farmacisti che intendano acquisire l’abilitazione alla somministrazione dei vaccini antinfluenzali. L’accesso di coloro che hanno già superato il corso covid avviene, invece, in modo diretto attraverso l’uso delle medesime credenziali utilizzate per i corsi COVID-19.
I farmacisti interessati ottengono dall’Ordine di appartenenza le credenziali per accedere al predetto corso previa apposita richiesta, corredata dal certificato attestante il superamento dei predetti Corsi ISS ID 174F20 e ISS ID 177F21.

Sarà necessario, altresì, frequentare gli aggiornamenti ai moduli formativi che potranno essere predisposti e resi disponibili in relazione all’attuazione della campagna vaccinale antinfluenzale.
 
Esercitazione pratica per l’abilitazione all’inoculazione
Per il conseguimento dell’abilitazione alla somministrazione dei vaccini antinfluenzali, i farmacisti devono documentare all’Ordine di appartenenza il possesso dell’Attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione già svolta secondo le indicazioni di cui all’Accordo Quadro del 29 marzo 2021 per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2, ovvero conseguibile secondo le indicazioni di cui all’Allegato 3 al presente Protocollo.

Si evidenzia in particolare che, con tale Accordo, l’attività di tutoraggio professionale e il rilascio dell’attestato di compiuta esercitazione pratica finalizzata all’attività di inoculazione, potranno essere garantiti anche da un farmacista previamente già abilitato per le vaccinazioni anti-SARS CoV-2 nei confronti dei colleghi non abilitati.
 
Consenso
Il vaccino si somministra esclusivamente a soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa acquisizione del consenso informato da parte del farmacista attraverso la compilazione della scheda per la valutazione dell’idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale.
 
Approvvigionamento delle dosi
Le modalità, i termini e le condizioni di distribuzione alle farmacie delle dosi vaccinali antinfluenzali destinate ai soggetti eleggibili (c.d. “aventi diritto”), anche al fine della loro somministrazione in farmacia, saranno regolati con appositi accordi tra le Amministrazioni regionali e le articolazioni territoriali di Federfarma e Assofarm. Rimane impregiudicata la possibilità per le farmacie territoriali di somministrare dosi vaccinali, di cui si sono autonomamente approvvigionate, nei confronti della restante popolazione.
 
Esecuzione della seduta vaccinale
Le sedute vaccinali devono essere eseguite conformemente a quanto stabilito nell’Allegato 2 al Protocollo, con particolare riguardo ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti e al puntuale adempimento degli obblighi informativi per l’alimentazione dell’Anagrafe nazionale dei vaccini.
Le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini dai farmacisti verranno eseguite secondo i programmi di individuazione della popolazione target (c.d. soggetti eleggibili o “aventi diritto”, per i quali la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente) previamente definiti dalle autorità sanitarie competenti.
In particolare, l’esecuzione del vaccino antinfluenzale è praticabile in area interna alla farmacia (purché quest’ultima sia separata dagli spazi destinati all’accoglienza dell’utenza e allo svolgimento delle attività ordinarie e sia opportunamente arieggiata in modo tale da garantire un costante ricircolo d’aria in relazione al numero di persone presenti e al tempo di permanenza degli occupanti, verificando l’efficacia degli impianti secondo le normative vigenti), nonché in apposita area esterna, pertinenziale alla farmacia, seguendo appositi percorsi. È comunque possibile somministrare il vaccino a farmacia chiusa. L’eventuale ambiente esterno può essere costituito da strutture mobili temporanee o da locali idonei in utilizzo alla farmacia medesima e deve essere ricompresa nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di pertinenza della stessa farmacia. L’istallazione di strutture mobili temporanee può avvenire, oltre che su suolo privato, su suolo pubblico previo accordo con l’Amministrazione proprietaria e in modo tale che gli oneri dell’occupazione temporanea, stante la valenza sanitaria della misura in oggetto, non ricadano sulle farmacie richiedenti o sul SSN. La seduta vaccinale presso le farmacie prevede:
- area di accettazione: rappresenta il punto iniziale del percorso ove il farmacista e il personale amministrativo accoglie i soggetti da vaccinare, verifica la prenotazione, raccoglie il consenso informato.
- area di somministrazione: area di dimensioni adeguate a garantire il distanziamento fisico previsto dalle norme anti-Covid-19. In questa area il personale sanitario opportunamente formato procederà alla somministrazione del vaccino. L’area deve essere dotata di postazione di lavoro, di presidi e farmaci idonei alla gestione delle emergenze, di seduta per la somministrazione del vaccino, di dispenser con gel disinfettante per l’igiene delle mani, di contenitori a norma per i rifiuti e per lo smaltimento degli aghi e altri oggetti taglienti potenzialmente infetti.
- area di monitoraggio: dedicata alla sorveglianza della persona vaccinata.

Le tre aree sopra descritte potranno anche coincidere con un unico locale purché sia garantita la separazione dagli spazi destinati all’accoglienza dell’utenza e allo svolgimento delle attività ordinarie e sia assicurato il rispetto del distanziamento interpersonale anche rispetto al percorso seguito dall’utente durante la seduta vaccinale.

Nel caso la farmacia non sia provvista di un’area da dedicare alla vaccinazione e al monitoraggio dei pazienti, si potrà prevedere l’utilizzo di spazi separati al di fuori della farmacia anche mediante allestimento di unità mobili dedicati alla somministrazione del vaccino e al monitoraggio dei pazienti.
Il farmacista dovrà utilizzare le proprie credenziali per alimentare l'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018 utilizzando i sistemi informatici e le relative procedure di registrazione ed alimentazione che le Amministrazioni territoriali metteranno tempestivamente a disposizione.
 
Profili economici
È prevista una remunerazione per le farmacie pari ad euro 6,16 per l’atto professionale del singolo inoculo vaccinale con oneri a carico del SSN, nei confronti dei soggetti aventi diritto alla vaccinazione e con oneri a carico del cittadino, per coloro che vogliano comunque ricorrere, a proprio carico, alla vaccinazione.
A livello regionale è demandato ad appositi accordi il riconoscimento di un eventuale ulteriore compenso per le funzioni organizzative, il rimborso dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo, nonché di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali stabiliti dalle stesse Amministrazioni territoriali.

Per quanto concerne, invece, le somministrazioni dei vaccini antinfluenzali a favore dei soggetti che non rientrano tra gli aventi diritto alla prestazione vaccinale con oneri a carico del Servizio sanitario, la farmacia assicurerà la prestazione del singolo inoculo vaccinale al medesimo corrispettivo di € 6,16 con oneri a carico del soggetto richiedente, fornito di idonea prescrizione, il quale corrisponderà altresì il prezzo al pubblico di acquisto del vaccino antinfluenzale di cui la farmacia si sarà autonomamente approvvigionata.

Le prestazioni vaccinali di cui al Protocollo in esame sono da intendersi esenti IVA.

Quarantena precauzionale
Si precisa che la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell’esercizio non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini antinfluenzali nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19.
25 ottobre 2021
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