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Coronavirus. Disposizioni urgenti per il potenziamento del Ssn
Il provvedimento contiene una serie di misure per potenziare le risorse umane del Ssn, tra cui l’assunzione di medici specializzandi da destinare allo svolgimento di specifiche funzioni; il conferimento straordinario di incarichi di lavoro autonomo a personale medico e infermieristico in quiescenza; la rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Ssn; l’incremento delle ore della specialistica ambulatoriale.
11 MAR - Con D.L. 14/2020, in vigore dal 10 marzo u.s., sono state adottate disposizioni urgenti per il potenziamento del Ssn. Il provvedimento contiene una serie di misure per potenziare le risorse umane del Ssn, tra cui l’assunzione di medici specializzandi da destinare allo svolgimento di specifiche funzioni; il conferimento straordinario di incarichi di lavoro autonomo a personale medico e infermieristico in quiescenza; la rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Ssn; l’incremento delle ore della specialistica ambulatoriale. Sono, inoltre, previste misure per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale.

In particolare, si evidenziano le seguenti disposizioni.

Sorveglianza sanitaria
La misura della quarantena con sorveglianza attiva, prevista dal D.L. 6/2020 per gli individui cha hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. E’, inoltre, disposto che i medesimi operatori sospendano l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
 
Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la federazione nazionale delle farmacie comunali, adottato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all'anno 2022 mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili, che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Con il medesimo decreto saranno, inoltre, individuate le specifiche modalità tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citati in modo uniforme sul territorio nazionale, nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapia.
Nelle more dell'adozione del decreto e in ragione dell'emergenza COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute può provvedere con ordinanza.
 
Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici
Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture.

Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria
Al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad acquistare cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.

Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario
Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Sanzioni amministrative
Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti con i DPCM a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione e' irrogata dal Prefetto.
11 marzo 2020
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