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In Gazzetta Ufficiale la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping
Con decreto 16 aprile 2018, in vigore dal 5 giugno u.s, è stata approvata la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping. I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute, i dati riferiti all’anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping.
20 GIU - Si segnala che, con decreto 16 aprile 2018, in vigore dal 5 giugno u.s, è stata approvata la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping.

La lista, in vigore dal 1 gennaio 2018 e consultabile nella sezione Antidoping del sito www.salute.gov.it, è così composta:
Sezione 1: classi vietate;
Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali; Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Si evidenziano le seguenti novità.
• la classe P1 (alcool etilico) è stata eliminata;
• la classe P2 (Beta-bloccanti) è stata rinominata P1;
• sono state eliminate le voci: Alcool etilico (etanolo) e Glicerolo;
• sono state introdotte le voci: 1-androsterone (S1); AOD-9604 (S2); CJC-1293 (S2); degarelix (S2); deslorelina (S2); desmorelina (S2); 1,3- dimetilbutilamina (S6); eritropoietine EPO (S2); follitropina delta (S2); GHRP-1 (S2); GHRP-3 (S2); GHRP-4 (S2); GHRP-5 (S2); hGH 176-191 (S2); landiololo (P1); LGD- 4033 (S1); ospemifene (S4); RAD140 (S1); tabimorelina (S2); timosina-beta4 e derivati (TB-500) (S2).
 
Si rammenta che, in base a quanto previsto dal DM 24.10.2006, come modificato dal DM 18.11.2010, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute, i dati riferiti all’anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione “Antidoping” (ove è possibile scaricare il modulo per la trasmissione dei dati e le relative istruzioni per la compilazione e l’invio).
 
Si ricorda, altresì, che, ai sensi del medesimo decreto sopra citato, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
• quantità di alcool etilico (classe ora eliminata) utilizzate;
• quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa;
• quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo.
• quantità di glicerolo (voce ora eliminata) utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di medicamenti per uso topico e per uso orale;

Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione.
20 giugno 2018
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