Come si ricorderà (cfr. circolare federale n. 13637 del 7.4.2022), con D.L. 221/2021, convertito in L. 11/2022, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr circolari federali n. 12730 del 5.1.2021 e n. 12905 del 24.3.2021) sulla somministrazione dei vaccini anti-Covid in farmacia da parte dei farmacisti opportunamente formati. In sede di conversione del suddetto decreto è stato precisato che alla copertura degli oneri, quantificati complessivamente in euro 4.800.000, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020 (con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS- CoV2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19) integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021.
In proposito, si segnala che con D.M. 15 settembre 2022, pubblicato nella G.U. del 15 settembre u.s., sono state stabilite le modalità di riparto tra le Regioni e le Province autonome delle suddette risorse.