La Fofi dà immediata comunicazione a tutti gli Ordini provinciali delle disposizioni contenute nel
decreto del ministero della Salute 2 agosto 2011, che stabilisce il divieto, a partire da oggi, 5 agosto, di fabbricare, importare, commercializzare, anche attraverso internet, e utilizzare le seguenti sostanze: Fendimetrazina, Amfepramone (dietilpromione), Fentermina e Mazindolo. Tali sostanze sono state trasferite dall'elenco delle sostanze con attività farmacologica a quello delle sostanze d’abuso con potere tossicomanigeno.
05 AGO - Da oggi, in Italia, sarà vietata la fabbricazione, l’importazione, il commercio, anche attraverso la vendita via internet, e l’uso della Fendimetrazina, dell’Amfepramone (dietilpromione), della Fentermina e del Mazindolo.
Lo stabilisce il decreto del ministero della Salute (2 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2011), che ha disposto la ricollocazione di queste sostanze dalla Tabella II, sez. B, alla Tabella I del DPR 309/1990, tra le sostanze oggetto d’abuso con potere tossicomanigeno.
Invitiamo tutti i presidenti di Ordine a diramare tempestivamente la comunicazione sulla disposizione che, ricordiamo, da oggi, 5 agosto 2011, vieta in Italia la fabbricazione, l’importazione, il commercio, anche attraverso la vendita via internet, e l’uso della Fendimetrazina, dell’Amfepramone (dietilpromione), della Fentermina e del Mazindolo.