Coronavirus. Ecco i benefit per i farmacisti dipendenti e liberi professionisti
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Cura Italia, per i lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, si prevede un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Per i libero professionisti si spiega invece quali soggetti potranno beneficiare di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
01 APR - In arrivo per i farmacisti i benefit previsti dal Decreto Cura Italia. Il provvedimento, all'articolo 63, prevede un premio ai lavoratori dipendenti che rappresenta una delle misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese. Inoltre, in attuazione di quanto previsto all'articolo 44 dello stesso provvedimento, è stato pubblicato un
decreto interministeriale con il quale viene riconosciuta l’erogazione dell’indennità a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private, non titolari di pensione, inclusi quindi i farmacisti, nel limite di spesa di 200 milioni di euro.
Procediamo con ordine. Per quanto riguarda i
lavoratori dipendenti - sia pubblici che privati - che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, la normativa prevede un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
È opportuno precisare che l’importo del suddetto “bonus” è mensile (riferito al mese di marzo 2020): va, quindi, ragguagliato ai giorni effettivi di presenza al lavoro nella sede aziendale e sarà calcolato decurtando dall’importo massimo dei 100 euro la frazione relativa ai giorni non lavorati. Si evidenzia, inoltre, che il premio non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e sarà attribuito - con ogni onere a carico dello Stato - in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile oppure, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta (e, quindi, i datori di lavoro) recupereranno il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.
Quanto ai
liberi professionisti, invece,
i soggetti che potranno beneficiare di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro sono:
a) i lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 23/2011, e dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) i lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 23/2011, e dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pertanto, alla luce delle definizioni di cui all’art. 2 del presente decreto, se il reddito supera i 35 mila euro ma non i 50 mila euro, l’indennità è riconosciuta a fronte della chiusura della partita Iva tra il 23 febbraio e il 31 marzo di quest’anno, oppure per una riduzione o sospensione o riduzione dell’attività con conseguente «comprovata» riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 (reddito secondo principio di cassa come differenza tra ricavi/compensi e spese).
La domanda per l'ottenimento dell'indennità deve essere presentata da professionisti e lavoratori autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti, dal 1° al 30 aprile p.v.. Pertanto, i farmacisti dovranno presentare domanda all’Enpaf, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
Si precisa che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del decreto, l’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è corrisposta solo a coloro che siano in regola con gli obblighi contributivi del 2019.
Si rammenta che l’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
Si segnala, ancora, che il bonus in oggetto non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del citato D.L. 18/2020, nonché con il reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019.
L’istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dall’Enpaf e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, che autocertifichi, sotto la propria responsabilità, il possesso delle condizioni richieste per l’ottenimento di tale indennità, indicate all’articolo 3, comma 3, del decreto in esame. L’Ente di previdenza obbligatoria verificherà il possesso dei requisiti ed erogherà l’importo in base all’ordine cronologico di presentazione e accoglimento.
Le istanze non correttamente compilate o prive delle indicazioni richieste o presentate dopo il 30 aprile 2020 saranno considerate inammissibili.