Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di aggiornamento professionale del farmacista, in particolare alla circolare n. 14038 del 31 ottobre u.s., per rammentare che il triennio Formativo ECM 2020-2022 si concluderà il 31 dicembre 2022, termine ultimo per acquisire i crediti ECM e per assolvere al proprio obbligo formativo (fissato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC in 150 crediti formativi, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni individuali - in merito, si segnala che già soltanto con la partecipazione automatica al Dossier formativo di Gruppo della FOFI tutti i farmacisti hanno una riduzione di 30 crediti).
A titolo riepilogativo, si ricorda che dall’inizio del presente triennio formativo, la Federazione in qualità di provider ha già accreditato complessivamente 24 corsi ECM (per un totale di 124 crediti), fruibili attraverso la piattaforma federale www.FADFOFI.it in maniera completamente gratuita e senza sponsorizzazioni da parte di tutti gli iscritti all’Albo. Al momento sono ancora attivi 16 eventi formativi, di cui 10 corsi rientranti nel “Progetto Formativo Nazionale - Sperimentazione farmacia dei servizi” realizzato in collaborazione FOFI e Fondazione Francesco Cannavò con l'adesione delle principali Associazioni e Società scientifiche del settore (in proposito, cfr. circolare federale n. 14018 del 21 ottobre 2022).
La Federazione intende ricordare a tutti i farmacisti italiani che per completare l’obbligo ECM, oltre ai suddetti ai corsi accreditati dalla FOFI, possono acquisire crediti per formazione individuale, in particolare, attraverso l’istituto dell’Autoformazione per un limite massimo pari al 20% dell’obbligo formativo triennale individuale, in relazione al quale si fornisce di seguito un breve focus di approfondimento.
Focus su Autoformazione
L’Autoformazione è disciplinata da numerose delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC e dal paragrafo 3.5 del “Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario” - di seguito per brevità “MPS” (CLICCA QUI) - oltre ad essere illustrata nella Guida Pratica ECM del Farmacista e nelle successive circolari federali che aggiornano ed integrano la Guida stessa (documenti presenti nella specifica sezione ECM del sito istituzionale).
Utilizzando tale istituto, il professionista sanitario può acquisire crediti da autoapprendimento a seguito di istanza di riconoscimento relativa all’effettuazione di una delle attività di seguito elencate e in funzione dell’impegno orario autocertificato nell’apposita domanda (utilizzando il fac-simile Allegato VIII scaricabile dalla suddetta sezione ECM del sito FOFI):
1. utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati;
2. attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione;
3. ulteriori tipologie di autoformazione individuate dalle Federazioni e dagli Ordini sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.
Con riferimento al punto 3), si sottolinea che il Comitato Centrale della Federazione ha individuato le seguenti ipotesi aggiuntive proprie della professione di farmacista:
a) lapartecipazionealleriunionidelConsiglioNazionaleoalleAssembleedegliiscrittinellequali si trattano temi di aggiornamento professionale;
b) la partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla Federazione (ad esempio: FarmacistaPiù), dagli Ordini territoriali, da Associazioni professionali, da Società scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo sanitario (ad esempio: la partecipazione ai controlli di qualità delle preparazioni allestite denominati Round Robin ed organizzati dalla SIFAP, in quanto aventi ad oggetto le attività formative effettuate nell’ambito di studio della formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati, oppure eventi e attività organizzati da Fondazione Francesco Cannavò, Farma Academy SIF, SIFAC, SIFACT, SIFO o UTIFAR);
c) la partecipazione ad eventi di volontariato svolti dai farmacisti italiani e, in particolare, quelli realizzati dal Banco Farmaceutico o dall’Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile;
d) la partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie;
e) laletturadellepubblicazioniufficialidellaFederazione,quali,tral’altro,lamonografiadaltitolo
“COVID-19: LA VACCINAZIONE IN FARMACIA VADEMECUM PER I FARMACISTI”, la rivista cartacea “ilFarmacista” - “Organo Ufficiale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani” e la relativa versione digitale “www.IlFarmacistaOnline.it ”, nonché la collegata newsletter e-mail.
Si segnala a tutti gli iscritti che, per ottenere i crediti ECM di Autoformazione, da qualche mese è attiva una specifica funzione sul portale informatico di gestione dell’anagrafe dei crediti ECM gestito dal Co.Ge.A.P.S., attraverso la quale è possibile inserire in maniera autonoma e rapida le richieste di riconoscimento dei crediti da autoapprendimento inerenti a tali ipotesi aggiuntive previste per la professione di farmacista.
Come segnalato al punto 3. della circolare n. 13800 del 24.6.2022 relativamente alla funzione di spostamento dei crediti ECM, l’accesso al portale da parte degli iscritti all’Albo avviene esclusivamente tramite SPID (o CIE o CNS).
Il farmacista, effettuato l’accesso al portale, nella schermata con la visualizzazione delle partecipazioni ECM troverà, in alto, la funzionalità dedicata all’inserimento dei “Crediti individuali”→ cliccando sopra si apre una pagina con un menù a tendina per scegliere la tipologia di “Formazione individuale”→selezionando “Autoformazione” si aprirà il form on-line per l’inserimento della richiesta di riconoscimento→tra i campi da inserire vi è quello “Tipo autoformazione” ove sarà possibile scegliere anche la “Formazione identificata dall’Ordine”→selezionare una delle tipologie addizionali individuate dalla FOFI→completato tale form e inseriti tutti i dati il sistema genera automaticamenteun’autocertificazione, che il farmacista visualizzerà nella schermata successiva→l’autocertificazione dovrà poi essere confermata per l’accettazione dei dati e la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva. Utilizzando identità digitale, una volta inserita, la richiesta è immediatamente attiva nel sistema, ma potrà essere oggetto di verifiche da parte degli enti preposti.
Tale funzione informatizzata va ad affiancare la consueta modalità di presentazione dell’istanza al proprio Ordine territoriale, attraverso l’invio del già citato fac-simile unitamente ad un documento di riconoscimento. A titolo esemplificativo, si veda anche quanto recentemente riportato nell’apposito paragrafo alla fine della circolare n. 13988 del 7.10.2022 sull’ottenimento di crediti di autoformazione a seguito della partecipazione a FarmacistaPiù 2022, seguendo le istruzioni presenti nella lettera predisposta dai Promotori della Manifestazione (CLICCA QUI). Si ricorda, in proposito, che gli eventi congressuali sono ancora fruibili online attraverso il sito ufficiale www.farmacistapiu.it.
Oltre all’Autoformazione la Commissione Nazionale ha previsto altre ipotesi di ottenimento di crediti formativi riguardanti attività formative non erogate da provider, che rientrano nella c.d. “Formazione Individuale” (cfr. Cap. 3 pag.21 del suddetto “MPS”).
Si elencano di seguito le tipologie di attività di Formazione Individuale attualmente esistenti (ovviamente, in aggiunta alla già esaminata Autoformazione):
a) attività di ricerca scientifica:
1. pubblicazioni scientifiche (domanda vedi Allegato IV “MPS”);
2. sperimentazioni cliniche (domanda Allegato V“MPS”);
b) tutoraggio individuale (domanda Allegato VI “MPS”);
c) attività di formazione individuale all’estero (Allegato VII “MPS”);
Si ricorda che i crediti maturabili tramite la formazione individuale, non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il sopraindicato limite del 20% per l’autoformazione.
Come già segnalato in numerose occasioni e recentemente nella sopraindicata circolare n. 14038 del 31 ottobre u.s., incombe sugli Ordini territoriali di vigilare, tra l’altro, sul rispetto del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM - ex combinato disposto dell’art. 1, co. 3, lett. l), D.Lgs.C.P.S. 233/1946 con quanto previsto in materia ECM dal D.Lgs. 502/1992, D.L. 138/2011, D.P.R. 137/2012 e dagli Accordi Stato-Regioni - e sul correlato illecito disciplinare ex articolo 11 del Codice deontologico del Farmacista.
Pertanto, si invitano gli Ordini territoriali a voler informare dettagliatamente i propri iscritti sia di tutte le attività formative in ambito ECM poste in essere dalla FOFI con riferimento ai corsi presente nella piattaforma federale FADFOFI (www.fadfofi.it) e all’istituto dell’Autoformazione sia degli
strumenti a loro disposizione per verificare la propria situazione formativa e regolarizzare la propria posizione anche mediante l’istituto dell’ Autoformazione (attraverso l’area riservata nel menzionato portale informatico dei crediti ECM gestito dal Co.Ge.A.P.S.).
La Federazione, infatti, continuerà a svolgere attività di supporto per il farmacista e per gli Ordini territoriali nella funzione di adeguamento delle conoscenze e delle competenze ai progressi scientifici e ai cambiamenti nella governance sanitaria, nonché all’evoluzione della normativa professionale di tutti gli iscritti all’Albo, garantendo un’offerta formativa scientificamente valida e coinvolgente, anche attraverso modalità interattive e moderne, nonché avanzando al Legislatore ed alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua proposte e strumenti idonei a stimolare l’interesse ed ilcoinvolgimento dei professionisti sanitari nell’Educazione Continua in Medicina.