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Farmacie. Arriva in Conferenza Stato Regioni il Decreto con il riparto dei 150 mln annui di remunerazione aggiuntiva per il rimborso medicinali del Ssn
La misura, che entra in vigore dal 1° marzo 2023 è all’Ordine del giorno della seduta del 22 marzo. A tutte le  farmacie è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn e una quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro applicata ad ogni confezione di farmaci generici ed originator con prezzo pari a quello di riferimento IL TESTO
20 MAR -

Che i tempi fossero maturi per rivedere il sistema di remunerazione delle farmacie e dell’intera filiera, che da anni doveva essere aggiornato, lo aveva già sottolineato il ministro della Salute, Orazio Schillaci in occasione della presentazione della ricerca realizzata da Ipsos per la Federazione Italiana Ordine dei Farmacisti. E ora, finalmente, arriva in porto il Decreto con il riparto di quella remunerazione aggiuntiva che riconosce alle farmacie, nel limite di 150 milioni di euro annui, il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn.

Il provvedimento - Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 532, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale - è stato infatti iscritto all’Ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato Regioni calendarizzata per il 22 marzo.

La misura, prevista dalla legge di Bilancio approvata lo scorso dicembre, entrerà in vigore a partire dal 1° marzo 2023.
Il testo, rispetto a quello presentato alla Conferenza agli inizi del mese di febbraio, è stato riformulato in seguito alle richieste delle Regioni e specifica che la “remunerazione aggiuntiva prevista dal decreto concorre al calcolo del fatturato annuo del Ssn di cui all'articolo 1 comma 40 bis della legge numero 662 del 1996”

Come stabilito dal Decreto, le Regioni in sede di applicazione dovranno monitorare con cadenza temporale periodica l’effettiva spesa sostenuta per il riconoscimento della remunerazione aggiuntiva. Inoltre per rispettare il limite di spesa fissato di 150 milioni annui, le Regioni dovranno riconoscere la remunerazione aggiuntiva fino a concorrenza delle risorse loro assegnate per il singolo anno. E qualora dalla rendicontazione prodotta dalle farmacie risultasse che le somme erogate sono superiori a quelle disponibili, le Regioni dovranno procedere al recupero delle somme eccedenti secondo specifiche modalità da concordarsi in sede locale con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie.

Ma quanto è dovuto alle farmacie? A tutte è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn e una quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro applicata ad ogni confezione di farmaci generici ed originator con prezzo pari a quello di riferimento.

Alle farmacie che invece godono della riduzione del 60% del multi-sconto Ssn è dovuta un’ulteriore quota “tipologica” aggiuntiva per singola confezione di 0,12 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn.

Inoltre, alle farmacie rurali che godono dello scontro forfettario dell’1,5% è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,14 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn. Infine, alle farmacie rurali e urbane con fatturato Ssn inferiore a 150 mila euro che sono esentate dallo sconto Ssn è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,25 euro da applicare sempre a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn.



Ester Maragò

20 marzo 2023
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