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Obbligo vaccinazione sanitari. Le nuove indicazioni del Ministero agli Ordini per evitare la sospensione: booster entro 120 giorni per chi ha concluso ciclo primario e vaccino entro 90 giorni per i sanitari guariti mai vaccinati
il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti su 4 questioni: i termini dai quali decorre l’obbligo della dose di richiamo ai sanitari vaccinati con ciclo primario; decorrenza per l’obbligo  per i sanitari mai vaccinati che hanno contratto l’infezione; decorrenza per l’obbligo vaccinale per i sanitari che hanno contratto l’infezione entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose; decorrenza per obbligo vaccinale per i sanitari che hanno contratto l’infezione successivamente al completamento del ciclo primario. LA NOTA DEL MINISTERO, LA CIRCOLARE FOFI.
30 MAR - Il recente decreto legge “riaperture” (decreto legge 24 marzo 2022, n. 24) ha previsto che i sanitari non vaccinati che contraggono il Covid, una volta guariti, non siano più suscettibili di sospensione per mancato rispetto delle norme sull’obbligo vaccinale “sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute”.
 
Sulle modalità con le quali applicare tale disposizione e più in generale su come gestire l’obbligo vaccinale anche in altre situazioni specifiche sulle quali si sono create nel tempo alcune perplessità applicative da parte degli Ordini professionali titolari dei provvedimenti di sospensione dei propri iscritti non in regola con l’obbligo vaccinale anti Covid, il ministero della Salute ha inviato una nota molto dettagliata agli Ordini in cui vengono chiariti diversi aspetti delle normativa relativa a obblio e sospensione.
 
In particolare il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti su 4 questioni: sui termini dai quali decorre l’obbligo della dose di richiamo ai sanitari vaccinati con ciclo primario; sulla decorrenza per l’obbligo per i sanitari mai vaccinati che hanno contratto l’infezione; sulla decorrenza per l’obbligo vaccinale per i sanitari che hanno contratto l’infezione entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose; sulla decorrenza per l'obbligo vaccinale per i sanitari che hanno contratto l’infezione successivamente al completamento del ciclo primario.
 
1) Termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo

Il Ministero ha confermato che per quanto riguarda l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo, i professionisti sanitari risultano inadempienti qualora, allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo.
 
2) Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2
Il Ministero ha confermato che per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un’unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento).
 
Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose).
 
In ogni caso è possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario.
 
In sintesi, il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate.
 
3) Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose
Il Ministero della salute ha chiarito che nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile è individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo.
 
In questo caso, vale l’indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione.
 
Anche in questo caso è evidente che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate.
 
Pertanto, sia nell’ipotesi del professionista sanitario con infezione mai vaccinato che in quella del professionista che contragga il COVID-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, il sanitario è inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione trascorsi 90 giorni dall’infezione.
 
4) Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario
Nei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario, il ministero ha chiarito che non viene meno la condizione di soggetti inadempimenti in capo a coloro che non hanno assolto all’obbligo decorsi 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo.
 
Riassumendo, la somministrazione di un vaccino anche al fine dell’adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni non può ritenersi esigibile:
• per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose;
 
• per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un ciclo primario.
 
L’Ordine competente, verificata nella fase del contraddittorio la sussistenza dei presupposti appena illustrati, non dovrà sospendere coloro che risultino inadempienti all’obbligo vaccinale, qualora questi ultimi comprovino la prenotazione della vaccinazione a ridosso della scadenza del termine minimo di differimento della somministrazione previsto dalle circolari ministeriali (90 giorni o
120 giorni, secondo l’indicazione sopra riportata).
 
Si tratta di un’ipotesi in cui il termine di 20 giorni per la richiesta di prenotazione della vaccinazione può essere differito, per misure di cautela sanitaria connessa all’infezione, in relazione alla prima data utile per la somministrazione della dose.
 
In aggiunta all’ipotesi sopra descritta, connessa ad una situazione soggettiva del sanitario, nel caso in cui l’interessato dimostri che il ritardo nella somministrazione del richiamo o della dose non sia allo stesso imputabile - poiché riferibile a variabili oggettive ed esterne, come ad es. l’organizzazione dei servizi vaccinali - l’Ordine potrà valutare eccezionalmente di soprassedere all’adozione del provvedimento di sospensione, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione già prenotata.
 
Resta inteso che, una volta effettuata la vaccinazione, per evitare la sospensione, il professionista dovrà fornire all’Ordine, immediatamente e comunque non oltre 3 giorni, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
 
Per i soggetti già sospesi, in quanto inadempienti, l’art. 8 comma 1, lett. b), n. 2) del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, ha disposto, proprio ad integrazione del comma 5 dell’articolo 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, che “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
 
In base a tale disposizione, i soggetti sospesi guariti possono richiedere all’Ordine di disporre la cessazione temporanea della sospensione nel periodo in cui gli stessi siano impossibilitati a vaccinarsi perché non trascorso l’intervallo minimo per poter effettuare la vaccinazione.
 
Per un supporto pratico agli Ordini coinvolti nell’adozione di numerosi e nuovi adempimenti, si rinvia alla documentazione amministrativa di supporto che sarà trasmessa con separata nota.
30 marzo 2022
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