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Coronavirus. Tar Calabria accoglie il ricorso del Governo ed annulla l’Ordinanza della Regione che consentiva la riapertura di bar e ristoranti con tavoli all’aperto
Per i giudici amministrativi "spetta infatti al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus Covid-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’art. 3, comma 1 d.l. n. 19 del 2020, che però nel caso di specie è indiscusso che non risultino integrati". Nella sentenza si sottolinea inoltrecome  il rischio epidemiologico non dipenda solo dal valore attuale di replicazione del virus in un territorio circoscritto, ma anche dalla capacità di risposta del Ssr e l’incidenza delle misure di contenimento. LA SENTENZA
09 MAG - Con la sentenza 841/2020 emessa questa mattina, il Tar Calabria ha annullato il provvedimento del presidente della Regione Calabria nella parte in cui aveva consentito la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e agriturismo con somministrazione esclusiva all'aperto. A impugnare il provvedimento della Governatrice Jole Santelli era stata la presidenza del Consiglio dei ministri, censurando la violazione delle competenze statali fissate dalla disciplina dell'emergenza Covid-19 e contenuta nel decreto legge del 25 marzo scorso.  
 
Nel suo ricorso il Governo aveva sostenuto che l'ordinanza regionale contenva alcune previsioni che "anticipano l'efficacia di disposizioni di allentamento delle misure restrittive di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 che il Dpcm del 26 aprile 2020 introduce solo a partire dal 4 maggio 2020", e inoltre "risulta emanata senza alcuna previa interlocuzione formale con il governo" e dopo "un iter istruttorio lacunoso, privo di alcuna argomentazione scientifica".
 
Per i giudici amministrativi, "spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus Covid-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’art. 3, comma 1 d.l. n. 19 del 2020, che però nel caso di specie è indiscusso che non risultino integrati". 
 
Inoltre, l’ordinanza regionale motivava la nuova deroga alla sospensione dell’attività di ristorazione, mediante l’autorizzazione al servizio al tavolo, con il mero riferimento del rilevato valore di replicazione del virus Covid-19, che sarebbe stato misurato in un livello tale da indicare una regressione dell’epidemia. "È però ormai fatto notorio - si legge nella sentenza - che il rischio epidemiologico non dipende soltanto dal valore attuale di replicazione del virus in un territorio circoscritto quale quello della Regione Calabria, ma anche da altri elementi, quali l’efficienza e capacità di risposta del sistema sanitario regionale, nonché l’incidenza che sulla diffusione del virus producono le misure di contenimento via via adottate o revocate (si pensi, in proposito, alla diminuzione delle limitazioni alla circolazione extraregionale)".
 
Da ultimo, il Tar Calabria ha sottolineato come la violazione del principio di leale collaborazione costituisca "elemento sintomatico del vizio dell’eccesso di potere". Nel caso di specie, "non risulta che l’emanazione dell’ordinanza oggetto di impugnativa sia stata preceduta da qualsivoglia forma di intesa, consultazione o anche solo informazione nei confronti del Governo. Anzi, il contrasto nei contenuti tra l’ordinanza regionale e il d.P.C.M. 26 aprile 2020 denota un evidente difetto di coordinamento tra i due diversi livelli amministrativi, e dunque la violazione da parte della Regione Calabria del dovere di leale collaborazione tra i vari soggetti che compongono la Repubblica, principio fondamentale nell’assetto di competenze del titolo V della Costituzione".
09 maggio 2020
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