Quotidiano della Federazione Ordini Farmacisti Italiani
Martedì 23 APRILE 2024
Insonnia bambino
Lavoro e Professioni
Flebinec Plus
Segui ilFarmacistaOnline
Lavoro e Professioni
Orari farmacie. Cassazione: "Illegittimi gli accordi limitativi della facoltà di apertura"
Lo ha stabilito la Corte pronunciandosi sulla sanzione disciplinare comminata a un farmacista che aveva tenuto aperta la farmacia oltre quanto previsto da un accordo tra farmacisti recepito dalla Asl. "E' in contrasto con i principi di legge che considerano gli orari di apertura come orari minimi". LA SENTENZA.
14 FEB - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3080/2013, ha annullato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale comminata dall’Ordine dei farmacisti di Caserta ad un titolare di farmacia che aveva tenuta aperta la farmacia nella giornata del sabato, non rispettando un provvedimento dell’Asl di recepimento di un accordo tra farmacisti. Tale provvedimento infatti, ha spiegato la Cassazione, era illegittimo in considerazione della legge Regionale Campania in vigore al tempo dei fatti - e precedente alla modifica della legislazione statale del DL 1/2012 - che liberalizzava gli orari e turni delle farmacie e stabiliva che “Fermo restando l’obbligo di garantire il numero di farmacie di servizio, le farmacie non di  turno hanno la facoltà di restare aperte”(art. 34, comma 6, lett. b della legge regionale n.1/2007).

Una legge che portò i titolari di farmacia a stipulare un accordo – poi recepito con provvedimento dell’Asl - per disciplinare l’apertura delle farmacie. Ma, sottolinea la Cassazione, la legge campana aveva lo scopo di assicurare un servizio minimo, ma non anche di impedire l’apertura degli esercizi al di fuori degli orari stabiliti dalla stessa legge”. Nei fatti, dunque, il titolare di farmacia, tenendo aperto l’esercizio di sabato, ha violato un'intesa liberamente raggiunta con gli altri farmacisti e non una norma di legge. E, prosegue la Corte, “non può costituire comportamento illegittimo - e, quindi, tanto meno sanzionatale in via disciplinare - per un appartenente ad un ordine professionale avvalersi di una facoltà riconosciuta da una norma di legge e disattendere le prescrizioni di un'intesa”.

“È opportuno precisare – ha affermato Federfarma commentando la decisione della Corte - che tale sentenza non amplia e non interpreta in senso estensivo il dettato normativo dell’attuale legge statale degli orari turni e ferie delle farmacie ma chiarisce che un accordo tra titolari di farmacia che limiti gli orari di apertura della farmacia, si pone in contrasto con i principi di legge che considerino gli orari di apertura come orari minimi. Diverso sarebbe il caso di accordi di categoria volti a coordinare le libere iniziative di ciascun titolare con i turni obbligatori stabiliti dall’autorità competente. In tal caso, un recente parere dell’Avvocatura dello Stato reso alla Regione Siciliana, in merito all’esatta applicazione del comma 8 dell’art.11 del DL 1/2012 ha affermato espressamente che la nuova normativa “non porta ovviamente ad escludere l’opportunità e praticabilità di accordi di ‘categoria’, volti a ‘coordinare’ sul territorio le libere iniziative di ciascun titolare con il contestuale obbligo di ottemperare a quanto disposto, nell’interesse , pubblico, dalle Autorità Preposte al settore”.
 
14 febbraio 2013
Ultimi articoli in Lavoro e Professioni
IlFarmacistaOnline.it
Quotidiano della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani: www.fofi.it
Direttore responsabile
Andrea Mandelli
Editore
QS Edizioni srl
contatti
P.I. P.I. 12298601001
Riproduzione riservata.
Copyright 2022 © QS Edizioni srl Srl. Tutti i diritti sono riservati | P.I. 12298601001