"La non rilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn sono valide anche in relazione alla remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla legge di bilancio 2023". Questa la conclusione cui è giunta l'Agenzia delle entrate in un parere con il quale ha risposto al quesito avanzato da Federfarma su quanto previsto l'articolo 1, comma 532, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
Nel parere si spiega come tale remunerazione sia riconosciuta "anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e, dunque, deve ritenersi in continuità con quest'ultima previsione". Inoltre, spiega l'AdE, analogamente a quella riconosciuta in via sperimentale, anche "la remunerazione aggiuntiva (della legge di bilancio 2023) non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento" del tetto di spesa farmaceutica. Da tutto ciò si desume quindi che la remunerazione aggiuntiva riconosciuta dalla manovra non dovrà essere considerata come soggetta a Iva.