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Consulta: “Incostituzionale la manovra 2010 su revisione criteri di rimborsabilità dei farmaci"
Escludendole dal tavolo per la revisione dei criteri, la manovra ha violato l'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni in materia di tutela salute. E anche se vi fosse stata l'esigenza di una disposizione statale, "il legislatore avrebbe dovuto attribuire adeguato rilievo al principio di leale collaborazione". La sentenza.
18 DIC - La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso della Regione Toscana e, con la sentenza n. 330/2011, depositata il 16 dicembre, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la Manovra estiva 2010 là dove affidava il compito di rivedere i criteri di remunerazione della spesa farmaceutica ad “un apposito confronto tra il ministero della Salute, il ministero dell’Economia, l’Aifa e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative”, senza dunque coinvolgere nella revisione le Regioni (articolo 11, comma 6-bis, del decreto legge 78/2010, la cosiddetta "Manovra estiva 2010").

Per la Consulta tale disposizione violerebbe infatti la potestà delle Regioni in materia di tutela della salute "privando, di fatto, le stesse della già ricordata possibilità di differenziare, con determinazione amministrativa e per il proprio territorio, il livello di rimborsabilità dei farmaci" e quindi violando l’art. 118 della Costituzione.

Secondo la Toscana, sarebbe stata  violata anche l'autonomia delle Regioni in competenza legislativa in materia di tutela della salute, nella quale rientra l’organizzazione del servizio farmaceutico e l’assistenza farmaceutica (art. 117, terzo comma della Costituzione). La norma contrasterebbe anche con l’art. 119, primo e secondo comma della Costituzione, perché “determinerebbe in via unilaterale una modifica della remunerazione della spesa farmaceutica suscettibile di incidere sul bilancio della Regione, in violazione dell’autonomia finanziaria di quest’ultima”.
 
Confermando la violazione dell'art. 118, la Consulta osserva come il legislatore statale “avrebbe dovuto attribuire adeguato rilievo al principio di leale collaborazione” predisporre “adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze”. In mancanza di questo, la norma è quindi stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
 
18 dicembre 2011
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