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Precursori di droghe. In vigore Regolamento Ue, esteso il controllo a 2 nuove sostanze utilizzabili per la sintesi illecita di fentanyl
Sotto la lente due nuovi precursori utilizzati nella maggior parte dei metodi di sintesi illecita per ottenere fentanil e analoghi del fentanil: il 4-piperidone CN 2933 39 99 CAS N° 41661-47-6 e il 1-boc-4-piperidone CN 2933 39 99 CAS N° 79099-07-3
02 SET -

È entrato in vigore il 14 agosto scorso il Regolamento delegato (UE) 2025/1475 della Commissione del 21 maggio 2025, pubblicato il 25 luglio nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Il Regolamento 2025/1475, ricorda il ministero della Salute, prevede l'inclusione nella tabella relativa alla categoria 1 di due nuovi precursori utilizzati nella maggior parte dei metodi di sintesi illecita per ottenere fentanil e analoghi del fentanil:

  • 4-piperidone CN 2933 39 99 CAS N° 41661-47-6
  • 1-boc-4-piperidone CN 2933 39 99 CAS N° 79099-07-3

I precursori (o sostanze classificate) sono tutte le sostanze elencate nelle categorie di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 273/2004 e successive modifiche. Alcuni di questi precursori sono utilizzati dai trafficanti come materia prima di partenza, da trasformare in droga vera e propria, con processi chimici semplici e poco costosi.

Il Regolamento 273/2004 ha fissato provvedimenti armonizzati per il controllo e il monitoraggio intracomunitario di tali sostanze, frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, per impedirne la diversione verso l'attività illecita.

02 settembre 2025
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