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Farmacie. Fofi: "Totem e smart-locker per i farmaci? Non sono conformi alla normativa"

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti richiama le norme e le note del Ministero: "La dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista".

01 LUG -

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi) ha diffuso una nota per ribadire il divieto di distribuzione dei farmaci tramite smart-locker, totem digitali o sistemi automatizzati analoghi, richiamando la normativa vigente e i recenti chiarimenti del Ministero della Salute.

"La normativa vigente vieta la dispensazione dei medicinali attraverso distributori automatici, ovunque collocati", si legge nella nota della Fofi, che fa seguito alle circolari federali del 6 giugno 2023 e del 26 gennaio 2026. Il richiamo arriva anche in relazione a notizie apparse su alcuni quotidiani locali.

La Fofi richiama l'articolo 122 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), che stabilisce espressamente: "la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima".

"La ratio della norma – spiega la Federazione – risiede nell'esigenza di assicurare che l'atto dispensativo sia accompagnato dal costante controllo professionale e dalla consulenza del farmacista, elementi imprescindibili per garantire il corretto utilizzo del farmaco".

Con particolare riferimento ai medicinali SOP e OTC (quelli di automedicazione), le modalità di cessione al pubblico consentite dalla legge sono la dispensazione al "banco" e il commercio elettronico (c.d. online). Quest'ultimo è disciplinato dall'articolo 112-quater del D.Lgs. 219/2006, che lo definisce come "fornitura a distanza al pubblico… mediante i servizi della società dell'informazione".

"Nel nostro ordinamento la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista – ribadisce la Fofi – e non è consentito in farmacia o parafarmacia l'accesso diretto ai medicinali da parte dell'acquirente". L'unica eccezione è espressamente prevista dal legislatore all'articolo 96, comma 3, del D.Lgs. 219/2006, relativa ai medicinali di automedicazione, "ferma restando anche in tale caso, comunque, la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l'intera operazione".

In coerenza con tale impianto normativo, il Ministero della Salute con la recente nota del 16 gennaio 2026 – conformandosi all'orientamento già espresso in passato (note del 19 maggio 2023 e dell'11 marzo 2019) – ha ribadito che:

"La dispensazione costituisce un atto professionale che si compone di diverse fasi: la fase della spedizione della ricetta esclusivamente in farmacia, della individuazione/selezione del medicinale, della verifica finale dell'integrità dello stesso, del dialogo con il cliente e della consegna finale del prodotto. In nessuna di queste fasi, alla luce della sopra richiamata normativa, il farmacista può essere sostituito in farmacia o parafarmacia da un commesso o da un altro collaboratore che non sia farmacista".

"Alla luce del combinato disposto delle norme citate e delle note ministeriali diffuse in materia – conclude la nota della Federazione – l'installazione e l'utilizzo di smart-locker e sistemi analoghi (es. totem dotato di touchscreen) per la distribuzione di medicinali deve ritenersi non conforme all'attuale assetto normativo".

01 luglio 2026
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