Il Ministero richiama le farmacie, le parafarmacie e i distributori online al rispetto del Regolamento Ue 2017/745. I filler sono dispositivi medici che presuppongono un atto medico e non sono destinati all'autosomministrazione.
Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota informativa prot. 0041297 12/05/2026-DGDMF-MDS-P, inerente alla vendita di sostanze e associazioni di sostanze - riassorbibili e non riassorbibili - destinate ad essere utilizzate come filler iniettabili a uso professionale.
I filler rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici. Nello specifico, sono dispositivi iniettabili che presuppongono un atto medico e non sono destinati all'autosomministrazione.
Ai sensi dell'articolo 5 del suddetto Regolamento, un dispositivo può essere immesso sul mercato e messo in servizio esclusivamente qualora sia conforme ai requisiti generali di sicurezza e prestazione e sia fornito e utilizzato nel rispetto della destinazione d'uso indicata dal fabbricante.
In base all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2017/745, i distributori – inclusi farmacie e parafarmacie, anche operanti mediante commercio elettronico – sono tenuti a verificare che i dispositivi siano forniti nel rispetto delle condizioni stabilite dal fabricante, incluse quelle relative agli utilizzatori previsti.
L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con nota dell'8 settembre 2023, ha evidenziato i rischi per la salute pubblica connessi a un impiego non conforme dei filler, ribadendo che i trattamenti di medicina estetica devono essere somministrati esclusivamente da medici abilitati con specifiche competenze professionali.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, le farmacie, le parafarmacie e qualsiasi altro soggetto operante nella distribuzione, ivi inclusi gli operatori del commercio elettronico, sono tenuti ad assicurare che la vendita di tali prodotti sia riservata a soggetti in possesso delle necessarie competenze professionali.