Respinto il ricorso di una titolare di Fisciano che chiedeva il riconoscimento separato delle due sedi. Il Giudice: “Unico soggetto giuridico, nessuna duplicazione dell'agevolazione”. LA SENTENZA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), con la sentenza n. 514/2026 pubblicata il 12 marzo 2026, ha stabilito un principio importante per i titolari di farmacie rurali che gestiscono anche un dispensario: ai fini dell'indennità di residenza, il fatturato delle due strutture si cumula.
La pronuncia trae origine dal ricorso di una società titolare di una farmacia e di un dispensario nel comune di Fisciano, che aveva presentato alla ASL due distinte richieste per il riconoscimento dell'indennità di residenza per il biennio 2022-2023, ai sensi della Legge 221/1968 – una per la farmacia e una per il dispensario.
I controlli della Asl e la richiesta di restituzione
La Asl di Salerno, effettuati i dovuti controlli sul fatturato della farmacia, comunicò alla ricorrente di aver riscontrato, nel 2021, un fatturato annuo superiore a 450.000 euro. Di conseguenza, ai fini dello sconto dovuto al Servizio sanitario nazionale, la farmacia veniva classificata come “Rurale Superiore Sussidiata”.
L'Amministrazione chiese quindi la restituzione, per gli anni 2020 e 2021, della somma complessiva di 54.600,97 euro, ravvisando un errore di calcolo dello sconto dovuto al Ssn.
Le ragioni del ricorso e la decisione del Tar
La società titolare contestò i provvedimenti, sostenendo che farmacia e dispensario sarebbero due punti vendita differenti e che la Asl avrebbe erroneamente qualificato tali strutture nel loro complesso come farmacia rurale superiore sussidiata. Secondo la ricorrente, il fatturato di ciascun esercizio avrebbe dovuto essere considerato separatamente, consentendo così l'accesso al beneficio.
La Asl, nel confermare la correttezza dei conteggi, precisò che i due esercizi condividono la stessa partita Iva e lo stesso codice Asl, e che il dispensario farmaceutico è una struttura “accessoria della farmacia madre”, la cui gestione è affidata temporaneamente al titolare di una farmacia, privata o pubblica, con preferenza per il titolare più vicino.
Il Tar, nel respingere il ricorso, ha ritenuto assorbente un elemento: farmacia e dispensario “sono gestiti non già da diversi soggetti giuridici, bensì da un unico soggetto, vale a dire la società ricorrente”. Il Giudice ha inoltre confermato che il dispensario non è una farmacia autonoma, ma una struttura accessoria della farmacia principale, e che questo elemento “vale a confermare l'assenza di una pluralità di soggetti da prendere in considerazione ai fini dell'indennità di residenza”.
Non può ravvisarsi, conclude il Tar, alcun cattivo uso di discrezionalità da parte dell'Asl, poiché “la gestione della farmacia e del dispensario da parte di un unico soggetto dal punto di vista giuridico ostava in radice alla possibilità di duplicazione dell'indennità di residenza pretesa dalla ricorrente”.
Il principio stabilito
In conclusione, il Tribunale ha stabilito che, nel caso in cui il titolare della farmacia rurale gestisca anche il dispensario, l'Asl correttamente tiene conto del fatturato complessivo derivante dalla sommatoria di quello della farmacia e del dispensario ai fini della normativa sull'indennità di residenza.
Il quadro normativo attuale
Si ricorda che, a oggi, i criteri che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a utilizzare per la determinazione dell'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali sono stabiliti dall'articolo 17 del nuovo Accordo Collettivo Nazionale per le farmacie pubbliche e private, entrato in vigore nel 2025.
L'indennità viene determinata in base a parametri indicatori di disagio (fatturato complessivo ai fini IVA, popolazione della località, distanza dal capoluogo di provincia, numero di turni notte effettuati), ai quali viene attribuito un punteggio. Il punteggio è maggiorato del 20% per le farmacie rurali che gestiscono dispensari per non meno di 11 mesi all'anno e per non più di 20 ore settimanali, ed è ridotto del 50% in caso di fatturato complessivo superiore a 600.000 euro.
Alle farmacie rurali sussidiate (con fatturato Ssn al netto dell'Iva non superiore a 450.000 euro) è riconosciuta, infine, una quota fissa aggiuntiva pari a 0,62 euro per ogni farmaco erogato (art. 1, comma 227, lettera c, della Legge 213/2023).