Il documento fornisce le indicazioni operative ai titolari delle farmacie in vista dell'astensione nazionale proclamata dai sindacati. La Commissione di garanzia ha richiamato le parti al rispetto dei servizi minimi essenziali. Ecco cosa cambia per i cittadini.
Si avvicina lo sciopero nazionale dei dipendenti delle farmacie private, proclamato per il 13 aprile prossimo dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UILTuCS, con l'adesione successiva anche di Usi 1912 e Usu Commercio Turismo e servizi. L'astensione dal lavoro e dalle prestazioni durerà dalle ore 00.01 alle ore 24.00 dell'intera giornata e riguarderà tutto il personale dipendente, non solo i farmacisti collaboratori ma anche gli altri lavoratori delle farmacie.
A fare chiarezza sulle regole da seguire è una circolare diffusa da Federfarma, l'associazione che rappresenta i titolari di farmacia, nella quale si forniscono indicazioni operative dettagliate in ottemperanza a quanto stabilito dalla Commissione di Garanzia per lo sciopero.
Il nodo dei servizi minimi
La questione più delicata riguarda proprio la definizione dei servizi minimi indispensabili. La Commissione di Garanzia ha richiamato tutte le parti a «assicurare le prestazioni indispensabili» secondo una lettura combinata dell'art. 2 e dell'art. 13 della legge 146/1990, che individua le prestazioni indispensabili in misura non eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente erogate e quote di personale non superiori mediamente a un terzo di quello normalmente utilizzato.
Le organizzazioni sindacali, con una nota del 10 marzo, hanno fatto sapere che non si atterranno a quanto comunicato dalla Commissione, annunciando invece l'intenzione di applicare una regolamentazione risalente al 2002, che imponeva di garantire le prestazioni indispensabili nelle sole farmacie di turno. Federfarma, tuttavia, ha chiarito che «nel comunicare le modalità di svolgimento dello sciopero non può far altro che attenersi a quanto comunicato dalla Commissione di garanzia sullo sciopero», unica autorità deputata per legge a fornire indicazioni in assenza di accordo tra le parti.
Le regole per i titolari
Alla luce delle indicazioni della Commissione, Federfarma ha quindi stabilito tre principi fondamentali. Primo: almeno un terzo del personale normalmente utilizzato deve garantire la prestazione lavorativa. Secondo: devono essere garantite almeno il 50% delle prestazioni normalmente erogate. Terzo: i servizi minimi devono essere assicurati da tutte le farmacie aperte sull'intero territorio nazionale, sia quelle che svolgono il servizio ordinario sia quelle di turno.
Un passaggio cruciale riguarda il calcolo del personale che deve rimanere in servizio. Federfarma specifica che le quote di personato non eccedenti mediamente un terzo non andranno calcolate sull'intera forza lavoro della farmacia, ma solamente sul personale farmacista. Il titolare, in quanto datore di lavoro, non è computabile, mentre lo è il direttore. La base di calcolo deve riferirsi al numero complessivo dei farmacisti normalmente operativi nel turno, non al totale dei dipendenti.
Per quanto riguarda le modalità di individuazione del personale, il titolare potrà acquisire informazioni rilasciate volontariamente dai dipendenti, fermo restando il diritto di ciascuno a non comunicare preventivamente l'adesione allo sciopero. In caso di farmacia gestita da società, le informazioni potranno essere richieste al direttore.
Divieti e casi eccezionali
La circolare ricorda inoltre che il personale in sciopero non può essere sostituito da personale esterno, come contratti a tempo determinato, intermittenti, di somministrazione o collaborazioni coordinate e continuative.
Particolare attenzione è dedicata al caso in cui tutti i farmacisti dipendenti aderiscano allo sciopero. In caso di titolarità individuale, il farmacista titolare dovrà comunque garantire l'apertura della farmacia e il servizio indispensabile con la propria attività professionale. Solo in caso di oggettiva impossibilità a erogare personalmente il servizio (ad esempio per motivi di salute) dovrà comunicare la chiusura all'Azienda sanitaria e al Sindaco. Per le farmacie in forma societaria, se aderissero allo sciopero tutti i dipendenti farmacisti compreso il direttore, il legale rappresentante dovrà comunicare la chiusura alle stesse autorità, ma solo nel giorno dello sciopero e dopo aver verificato l'effettiva adesione.
Obblighi informativi e decurtazioni retributive
La legge impone ai datori di lavoro di avvisare l'utenza almeno cinque giorni prima dell'astensione collettiva. Federfarma ha pertanto allegato alla circolare un facsimile di cartello che dovrà essere esposto in farmacia in posizione ben visibile al pubblico entro e non oltre l'8 aprile.
Per quanto riguarda gli aspetti retributivi, la circolare ricorda che l'adesione allo sciopero – seppur giustificata – non è retribuita. Le ore di astensione comporteranno una corrispondente decurtazione del trattamento economico.
Infine, Federfarma chiede a tutti i titolari di farmacia di compilare un questionario online, nella parte riservata del proprio sito, per monitorare il grado di adesione allo sciopero e il rispetto delle modalità di svolgimento secondo le indicazioni della Commissione. La corretta compilazione – sottolinea l'associazione – è essenziale per poter ottemperare alle richieste dell'ente di garanzia.
Per i cittadini, l'invito è a verificare preventivamente le aperture delle farmacie del proprio territorio, tenendo conto che il servizio sarà garantito ma con personale ridotto. Le farmacie resteranno aperte con battenti abbassati? No, precisa Federfarma: il servizio dovrà essere reso a battenti aperti, rispettando il normale orario di apertura, salvo diverse indicazioni da parte dell'Azienda sanitaria o del Sindaco.