Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia conferma la legittimità della delibera comunale che ha istituito una nuova farmacia nella zona costiera: ampia discrezionalità del Comune, dati Istat non vincolanti, proporzione abitanti/sedi calcolata sull'intero territorio.
Due farmacie del centro urbano di Acate avevano provato a bloccare l'apertura di una terza sede nel loro comune, contestando la delibera con cui il Consiglio Comunale aveva ridisegnato la pianta organica del servizio farmaceutico. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 686/2026 pubblicata il 3 marzo 2026, ha respinto il ricorso. Il messaggio è chiaro: l'interesse commerciale dei farmacisti già insediati non può prevalere sull'esigenza pubblica di garantire un servizio adeguato a tutta la popolazione, compresa quella delle aree costiere finora scoperte.
Il caso
Il Comune di Acate aveva approvato la revisione della pianta organica per il biennio 2022-2023, istituendo una terza sede farmaceutica e definendone la zona di pertinenza in modo da coprire sia la frazione costiera di Marina di Acate — area storicamente priva di presidio farmaceutico — sia una porzione del centro urbano, dove operano le due farmacie ricorrenti. Queste ultime avevano impugnato la delibera, lamentando che la nuova zona di pertinenza si sovrapponesse parzialmente al loro bacino di utenza e contestando sia i dati demografici utilizzati dal Comune sia il metodo di calcolo del rapporto abitanti/farmacie.
Nel corso del giudizio il Comune ha adottato una seconda delibera, confermando per il biennio 2025-2027 la pianta organica già approvata, sul rilievo che le variazioni demografiche registrate al 31 dicembre 2024 non giustificassero modifiche all'assetto precedente. Le ricorrenti hanno impugnato anche quest'ultimo atto, reiterando le censure già sollevate e aggiungendo che la delibera era stata adottata in pendenza di giudizio, che i dati ISTAT non erano stati utilizzati come previsto dalla legge e che l'esigenza di potenziare il servizio nella zona costiera non era stata adeguatamente valutata. Il TAR ha respinto tutto.
La discrezionalità del Comune è ampia e sindacabile solo in casi estremi
Il punto di partenza del ragionamento del giudice amministrativo è la natura del potere comunale in materia di pianificazione farmaceutica. Il TAR ricorda che il Comune gode di ampia discrezionalità nella revisione della pianta organica, il cui esercizio può essere censurato in sede giurisdizionale solo in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà. Una soglia alta, che nel caso di Acate non è stata raggiunta: la scelta di istituire una terza sede per coprire un'area costiera storicamente sprovvista di servizio farmaceutico appare al giudice del tutto ragionevole e coerente con la finalità pubblica della norma.
I dati ISTAT non sono vincolanti
Una delle censure principali riguardava l'utilizzo, da parte del Comune, di dati demografici diversi da quelli ISTAT. Il TAR chiarisce che le rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica, pur previste dalla legge n. 475 del 1968, non hanno valore costitutivo: la loro mancata adozione non determina automaticamente l'illegittimità della delibera. Il legislatore, osserva il giudice, ha voluto dotare l'amministrazione di strumenti flessibili per garantire l'adeguatezza del servizio farmaceutico anche in circostanze atipiche — come il ritardo nella pubblicazione dei dati ISTAT — che altrimenti potrebbero portare all'interruzione di un servizio pubblico essenziale in parti del territorio comunale.
Il rapporto abitanti/farmacie si calcola sull'intero Comune, non per circoscrizione
Le ricorrenti avevano anche contestato la violazione del rapporto di una sede farmaceutica ogni 3.300 residenti previsto dall'art. 1 della legge n. 475 del 1968, sostenendo che tale proporzione, calcolata con riferimento alla sola area urbana, non fosse rispettata. Il TAR smonta l'argomento alla radice: la legge fissa quel rapporto con riferimento all'intera popolazione comunale, non a quella di ciascuna singola circoscrizione. Rientra quindi nella discrezionalità del Comune consentire una relativa concentrazione di farmacie nelle zone più frequentate, tenendo conto anche dei flussi di persone che vi si recano per lavoro, affari o svago pur non residendovi.
Il giudice ritiene inoltre ragionevole la scelta di includere parte del centro urbano nella zona di pertinenza della nuova sede, proprio per renderla più attrattiva per i potenziali assegnatari: i precedenti concorsi banditi per la sola zona costiera erano infatti andati deserti, e senza un bacino di utenza sufficiente il rischio che la farmacia non aprisse mai sarebbe rimasto concreto.
L'interesse commerciale dei farmacisti è recessivo
La sentenza si chiude ribadendo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa: l'interesse delle farmacie già insediati a non subire concorrenza è un interesse secondario, destinato a cedere quando si dimostri incompatibile con il prevalente perseguimento dell'interesse pubblico. Le norme sul servizio farmaceutico, ricorda il TAR richiamando recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, non sono scritte per proteggere le posizioni acquisite dai titolari di sede, ma per assicurare a tutti i cittadini un accesso equo e capillare al servizio.