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Consiglio di Stato chiude a farmacisti che volevano bloccare apertura di una sede concorrente: non avevano interesse giuridico ad agire

La sentenza n. 1827/2026 conferma l'inammissibilità del ricorso: la perdita di clientela per effetto di una sede vacante riattivata non è una posizione tutelabile in giudizio. L'eventuale vizio sui requisiti del vincitore del concorso resta irrilevante.

13 MAR -

Volevano bloccare l'apertura di una farmacia concorrente nel loro stesso comune, contestando i requisiti del farmacista che aveva vinto il concorso straordinario. Ma il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 1827/2026 pubblicata il 6 marzo 2026, ha detto loro che non avevano nemmeno il diritto di stare in giudizio. La ragione è semplice nella sua logica giuridica ma tutt'altro che scontata nelle sue implicazioni pratiche: la preoccupazione di perdere clientela per effetto della riattivazione di una sede farmaceutica vacante non è un interesse giuridicamente qualificato, e quindi non è azionabile davanti al giudice amministrativo.

Il caso

La vicenda riguarda la sede farmaceutica n. 6 di Porto Torres, già istituita in pianta organica e rimasta vacante per anni. A seguito di un concorso straordinario, la sede è stata assegnata e autorizzata all'apertura. Alcuni titolari di farmacie limitrofe hanno impugnato i provvedimenti di assegnazione e autorizzazione, sostenendo che il farmacista vincitore avesse perso i requisiti di partecipazione nel corso della procedura concorsuale: dopo aver presentato la domanda, sarebbe diventato socio di una società titolare di farmacia urbana, per poi cederne le quote. Una vicenda societaria che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto escluderlo dalla graduatoria.

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile in primo grado. I farmacisti hanno appellato. Il Consiglio di Stato ha confermato.

Perché il ricorso è inammissibile

Il ragionamento dei giudici di Palazzo Spada è netto. La riattivazione di una sede farmaceutica vacante — per quanto possa determinare una perdita di fatturato per le farmacie vicine — non lede alcuna posizione giuridica dei titolari delle sedi limitrofe. Quella posizione, spiegano i giudici richiamando un orientamento consolidato, si configura come una situazione di mero fatto: i farmacisti già insediati non traggono dalla pianta organica alcun diritto alla conservazione del proprio bacino di utenza.

Se i ricorrenti volevano contestare l'impatto concorrenziale della nuova sede, avrebbero dovuto farlo nel momento in cui quella sede fu istituita, cioè nel 2011, impugnando gli atti istitutivi che modificarono la pianta organica. Non nel 2023, quando la sede è stata semplicemente assegnata a un vincitore di concorso. Il danno economico lamentato — il calo di clientela — ha la sua causa nella istituzione della sede, non nella sua assegnazione. E contro quell'atto originario il termine per ricorrere era abbondantemente scaduto.

La legge non garantisce rendite di posizione

Il Consiglio di Stato coglie l'occasione per ribadire un principio che la giurisprudenza amministrativa ha già affermato in più occasioni: le norme sul servizio farmaceutico non sono scritte per proteggere i profitti dei farmacisti già insediati, ma per garantire alla popolazione un servizio efficace e capillarmente distribuito sul territorio. Il rapporto numerico farmacie/abitanti previsto dalla legge n. 475 del 1968 indica il numero massimo di autorizzazioni assentibili, non una soglia minima di redditività da tutelare per ciascun titolare.

Quanto alla questione dei requisiti del vincitore — il cuore sostanziale del ricorso — il Consiglio di Stato la dichiara assorbita: è irrilevante stabilire se il farmacista assegnatario avesse o meno perso i requisiti di partecipazione, perché i ricorrenti non avevano comunque titolo per far valere quella censura in giudizio. In assenza di un interesse giuridicamente qualificato, il processo amministrativo non può trasformarsi in uno strumento di controllo astratto della legittimità dell'azione amministrativa.

13 marzo 2026
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