Respinto il ricorso di laboratori privati: le farmacie possono svolgere attività di "supporto socio-sanitario", ma non diagnosi o prescrizioni. Il giudice conferma il modello della "Farmacia dei Servizi". LA SENTENZA
Il modello della “Farmacia dei Servizi” riceve un’importante conferma giurisdizionale. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 4247/2025, ha respinto il ricorso presentato da alcuni laboratori e centri diagnostici privati contro la delibera regionale che disciplina la sperimentazione di nuovi servizi in farmacia, tra cui la telemedicina e la riconciliazione della terapia farmacologica.
La pronuncia, depositata lo scorso 23 dicembre, sancisce la piena legittimità dell’evoluzione che ha progressivamente trasformato la farmacia da semplice punto di distribuzione del farmaco a “centro socio-sanitario polifunzionale a servizio della comunità”, ponendosi come “punto di raccordo tra ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario Nazionale”.
Il percorso normativo che ha portato a questo riconoscimento, ricostruito dai giudici, parte dalla legge 53 del 2009 e dal decreto legislativo 159 del 2009, per giungere alla Legge di Bilancio 2018, che ha avviato una sperimentazione nazionale, e alle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nell’ottobre 2019.
Il cuore della sentenza risiede nella netta distinzione tra i ruoli. Da un lato, le farmacie erogano “servizi a forte valenza socio-sanitaria”; dall’altro, le strutture ambulatoriali svolgono “attività sanitarie” vere e proprie. In farmacia, spiega la sentenza, è possibile eseguire test diagnostici o prelievi per l’autocontrollo, come quelli per l’emoglobina glicata o il quadro lipidico, ma queste attività “non possono essere confuse con le analisi di laboratorio, le visite mediche, le diagnosi o le prescrizioni”, che restano appannaggio esclusivo delle strutture sanitarie autorizzate e accreditate.
“Il ruolo del farmacista”, si legge nella circolare della Federazione Ordini Farmacisti Italiani che commenta la sentenza, “consiste nel mettere a disposizione i dispositivi e nel fornire le istruzioni necessarie per il loro utilizzo, precisando che i risultati ottenuti devono essere successivamente sottoposti all’attenzione del medico”. L’attività del farmacista si limita quindi a un supporto di natura esclusivamente materiale, poiché gli esiti dei dispositivi autodiagnostici sono prodotti in modo automatico “senza alcun intervento umano”.
I giudici hanno quindi concluso che l’esecuzione di tali test da parte del farmacista non costituisce un’invasione indebita delle competenze dei laboratori di analisi, posizione già espressa di recente anche dal Tar Campania.
Infine, il tribunale ha respinto anche la doglianza dei ricorrenti relativa alla diversa remunerazione delle prestazioni tra farmacie e strutture accreditate. La differenziazione tariffaria è considerata legittima e non irragionevole, proprio in virtù della diversa natura dei servizi offerti.