Ecm, cosa fare se ci si cancella o reiscrive all'Albo professionale? La delibera
15 DIC -
Con la delibera 5/2025, la Commissione nazionale per la Formazione continua ha stabilito il 30 giugno come data di riferimento per l’obbligo formativo dei professionisti che provvedono a cancellarsi o riscriversi al proprio Albo professionale.
Sul tema da tempo si aspettava un chiarimento dalla Commissione, in quanto i termini temporali sono sempre stati poco chiari e hanno portato all’esame caso per caso degli Ordini professionali, senza poter avere un riferimento normativo standard.
La delibera ora stabilisce che:
- In caso di cancellazione dall’albo di appartenenza, l’obbligo formativo non resta per l’anno in corso se la cancellazione avviene entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.
- L’obbligo formativo per l’anno in corso resta se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno del medesimo anno. La decorrenza della cancellazione è da intendersi dalla delibera che ratifica la cancellazione da parte dell’Ordine professionale.
- In caso di reiscrizione all’albo professionale, l’obbligo formativo vige per l’anno in corso se la reiscrizione viene effettuata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. Al contrario, se la reiscrizione avviene successivamente, l’obbligo non sussiste per l’anno in corso. La decorrenza della reiscrizione è da intendersi dalla delibera che ratifica la reiscrizione da parte dell’Ordine professionale.
- Nel caso in cui il professionista si cancelli e si reiscriva nel medesimo anno, l’obbligo per quell’anno persiste.
- Eventuali crediti formativi maturati e debiti formativi residui non vengano azzerati in caso di cancellazione e/o reiscrizione.
La delibera ha effetto su tutte le professioni sanitarie soggette ad obbligo formativo ed è in vigore dal 20 novembre 2025.
LA DELIBERA