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Farmacie rurali. Tar Emilia-Romagna riconosce la natura ordinatoria del termine per l’indennità di residenza
Il Tar Emilia-Romagna ha stabilito che il termine del 31 marzo per presentare le istanze di indennità di residenza delle farmacie rurali ha natura ordinatoria, non perentoria. La sentenza annulla i dinieghi dell’Asl motivati su ritardi minimi. L’indennità è definita come spesa obbligatoria e non soggetta a plafond. Nessuna giustificazione organizzativa valida è stata fornita per i rigetti.
13 OTT - Il Tar Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, sezione prima, con sentenza n. 394/2025, pubblicata il 23 settembre 2025, ha stabilito un importante principio sulla natura ordinatoria del termine di presentazione delle istanze di indennità di residenza delle farmacie rurali sussidiate.

Nella fattispecie, il Tar ha accolto il ricorso proposto da alcune farmacie rurali sussidiate per l’annullamento dei provvedimenti di diniego dell'Azienda Sanitaria Locale (Asl) di corrispondere l'indennità di residenza per il biennio 2022–2023, motivato sulla violazione del termine del 31 marzo 2022, ritenuto perentorio dall’Amministrazione.

Il Giudice Amministrativo, con decisione conforme ad altri precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto di aderire all’orientamento che qualifica il termine in esame come “ordinatorio”.

Per il Tar, la L. 221/1968 definisce il contributo quale “spesa fissa obbligatoria”, cui è dedicato un apposito stanziamento (art. 6, comma 1), al fine di sovvenzionare tutte le richieste a fronte della verifica dei requisiti previsti.

Non si tratta, pertanto, di contributi a plafond limitato, accessibili con procedura evidenziale solo a coloro che propongano l’istanza entro un certo termine, nel rispetto della par condicio competitorum, bensì di un’indennità che spetta a fronte della sussistenza di determinati requisiti.

Inoltre, per i Giudici amministrativi, “la citata norma prevede che l’erogazione finale sia assicurata entro e non oltre” (art. 6, comma 4), palesando la volontà del legislatore di fissare, solo per questa scadenza, un termine perentorio.

In relazione alla domanda di indennità, invece, è previsto (art. 4) che “gli interessati devono, entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio, presentare apposita istanza”, senza l’inciso “entro e non oltre” o altra precisazione in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine. Non depone, quindi, l’utilizzo del verbo “devono” (come precisato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nella citata decisione n. 4935 del 6 giugno 2025) per la volontà del Legislatore di prevedere la perentorietà del termine.

Sotto altro profilo, l’Amministrazione resistente non ha specificato quali sarebbero le difficoltà gestionali dell’erogazione dell’indennità in relazione ad una domanda “tardiva” (nel caso specifico di pochi giorni), “atteso che, invece, il contributo è definito obbligatorio dalla legge ed è individuato un apposito stanziamento in base all’oggettiva ubicazione della farmacia”.

Per i Giudici amministrativi, in conclusione, il rigetto delle istanze a fronte di un minimo ritardo nella presentazione rispetto al termine di legge risulta sproporzionato e non giustificato da esigenze organizzative o contabili della Pubblica Amministrazione.
13 ottobre 2025
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