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Ministero della Salute. Chiarimenti su distribuzione mangimi medicati per animali da compagnia
Il Ministero della Salute ha chiarito le modalità di distribuzione dei mangimi medicati per animali da compagnia, attuando il Regolamento UE 4/2019 e il Dlgs 194/2023. La dispensazione avviene tramite REV veterinaria attraverso mangimifici, distributori riconosciuti e farmacie veterinarie. La vendita al dettaglio è esente da registrazione ma richiede notifica all'autorità locale.
05 NOV - Il Ministero della Salute, con nota informativa prot. n. 0029974 del 16 ottobre 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di distribuzione dei mangimi medicati per gli animali da compagnia.

Si ricorda, a tal proposito, che il Regolamento (UE) 4/2019, relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati (MM), è entrato in vigore il 28 gennaio 2019 ed è diventato direttamente applicabile negli Stati Membri a partire dal 28 gennaio 2022.

Le disposizioni del reg. (UE) 4/19 si applicano in maniera complementare e in aggiunta a quelle previste dal resto della normativa in materia di mangimi e nello specifico all’obbligo di registrazione o riconoscimento ai sensi del reg. (CE) 183/05, per quanto riguarda l’aspetto autorizzativo.

Il Dlgs 194/2023, in vigore dal 2 gennaio 2024, rappresenta l’adeguamento della normativa nazionale al reg. (UE) 4/19.

La nota ministeriale in oggetto precisa che l’implementazione attuale delle modalità di prescrizione di mangimi medicati per animali da compagnia, all’interno del sistema REV, permette la dispensazione dei prodotti in questione da parte di tutti gli operatori censiti nel sistema.

Nello specifico la dispensazione di mangimi medicati al proprietario di animali da compagnia è possibile, a seguito di emissione di una REV da parte del medico veterinario, da parte di:
• Mangimifici riconosciuti ai sensi del reg. (UE) 4/19
• Distributori già riconosciuti o registrati ai sensi del reg. (UE) 4/19
• Farmacie e parafarmacie veterinarie

Gli operatori del settore mangimi (OSM) che effettuano la distribuzione all’ingrosso di mangimi medicati per animali da compagnia sono soggetti alla registrazione (vendita senza stoccaggio) o al riconoscimento ai sensi dell’articolo 13 del reg. (UE) 4/2019. La loro anagrafica deve essere censita nel sistema SINVSA.

La vendita al dettaglio di mangimi medicati per animali da compagnia non è soggetta alla registrazione o al riconoscimento ai sensi del reg. (UE) 4/19, ed è esclusa dal campo di applicazione del reg. (CE) 183/05.

Tuttavia, gli operatori che intendono svolgere tale attività, sono tenuti a notificarlo all’Autorità competente locale.
05 novembre 2025
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