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Decreto Omnibus. Via libera con fiducia dal Senato. Più risorse per bonus psicologo, stanziamento una tantum per Irccs Santa Lucia ed estesa l’esenzione Iva per la chirurgia estetica
Il regime di esenzione dell'Iva per gli interventi di chirurgia estetica viene esteso a quelli effettuati prima del 17 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del regime di esenzione). La misura peserà per 3,5 milioni per il 2024. Incrementato di 2 milioni il fondo per il bonus psicologo. Previsto un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia Irccs di Roma. Si destina al Fondo per le emergenze nazionali le risorse per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da Covid, per un importo di 150 mln per il 2024.   IL TESTO
01 OTT -

L'assemblea di Palazzo Madama ha oggi approvato, con voto di fiducia (98 sì, 66 no e un astenuto) il ddl di conversione del d-l n. 113, recante "misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico", il cosiddetto decreto omnibus.

Nel testo, modificato nel corso dell'esame dalle commissioni Bilancio e Finanze, troviamo diverse misure di interesse sanitario. Tra queste, non mancherà di suscitare polemiche l'estensione del regime di esenzione dall’Iva, riconosciuto per alcune tipologie di prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, a quegli interventi effettuati prima del 17 dicembre 2023 (giorno in cui è entrato in vigore il suddetto regime di esenzione). Una misura che peserà per 3,5 milioni di euro per il 2024.

Vengono poi incrementati di 2 milioni gli stanziamenti per il bonus psicologo per l'anno in corso. Sempre per il 2024, viene poi previsto un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia Irccs di Roma. La relazione tecnica evidenzia che trattasi di contributo una tantum per l’esercizio 2024. Si destina al Fondo per le emergenze nazionali le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da Covid, per un importo di 150 milioni per il 2024.

Previste, infine, altre misure per la ricerca clinica e traslazionale.

Di seguito l'analisi delle misure di interesse sanitario, articolo per articolo.

Articolo 7-bis (Acquisti di beni e servizi per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero)
Si dispone la proroga fino al 30 settembre 2025, con la finalità di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Pnrr in relazione al sub investimento “M6C2 -1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature” delle Convenzioni quadro e degli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal target M6C2-6 del Pnrr, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Viene fatta salva l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facoltà di recesso dell'aggiudicatario, la quale deve essere comunque esercitata entro e non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Articolo 7-sexies (Norma transitoria relativa al regime di esenzione dall’Iva riconosciuto per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica)
Il comma 1 dell’articolo 7-sexies modifica la disciplina in materia di Iva per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica. Si estende, sotto il profilo temporale, il regime di esenzione dall’Iva, riconosciuto per alcune tipologie delle suddette prestazioni, disponendo l’esenzione anche per le prestazioni (rientranti nelle medesime tipologie) effettuate prima del 17 dicembre 2023 (giorno in cui è entrato in vigore il suddetto regime di esenzione). Il successivo comma 2 quantifica in 3,5 milioni di euro per l’anno 2024 l’onere derivante dall’estensione temporale e provvede alla relativa copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 11 (Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura)
L’articolo 11, commi 1 e 2, incrementa di 200 milioni di euro per l’anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali. Il comma 1 dell’articolo destina al Fondo per le emergenze nazionali le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da Covid (dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti), per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il comma 2 incrementa di ulteriori 50 milioni di euro, per l’anno 2024, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 4 dell’articolo 11 prevede l’assegnazione, nell'anno 2024, di un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia Irccs di Roma. Non si esplicita nel testo la finalità del previsto contributo, né elementi in proposito si desumono dal preambolo del provvedimento, o dalle relative relazioni d’accompagnamento, illustrativa e tecnica. La relazione tecnica evidenzia che trattasi, comunque, di contributo una tantum per l’esercizio 2024.

Si innalzano di 2 milioni di euro gli stanziamenti per il bonus psicologo, con riferimento all’anno 2024. Il limite complessivo di spesa per l’erogazione del bonus viene portato a 12 milioni di euro.

Articolo 11-bis (Finanziamento dei Partenariati per la ricerca e l’innovazione Orizzonte Europa)
L’articolo destina al finanziamento dei Partenariati per la ricerca e l’innovazione previsti nell’ambito del programma Orizzonte Europa risorse stanziate nell’ambito del Piano Nazionale Complementare (PNC) pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e 70 milioni di euro per l’anno 2026. Al finanziamento dell’iniziativa sono inoltre destinate ulteriori risorse fino a 44 milioni di euro per l’anno 2024 che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il cronoprogramma procedurale è demandato a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr.

Articolo 11-ter (Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale)
L’articolo reca al comma 1 disposizioni concernenti la Fondazione Enea Tech e Biomedical: questa è assoggettata al potere di vigilanza e di indirizzo dei Ministeri delle imprese e del made in Italy e della salute; è autorizzata ad operare anche nel settore della ricerca, nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza; è chiamata ad osservare specifiche prescrizioni quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura di elevata specialità (obbligo, previa acquisizione del parere della competente Regione, di operare attraverso la costituzione di un ente no profit partecipato dalla medesima Regione).

Il successivo comma 2 prevede che con decreto interministeriale siano definite le risorse che, nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico, sono da destinare alla ricerca clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza.

Il comma 3 prevede un diritto di prelazione in capo a determinati soggetti operanti nel settore della ricerca in campo biomedicale e in quello della organizzazione e gestione dei servizi di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei predetti settori nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria. Detta inoltre una disciplina procedurale funzionale all’esercizio in concreto di tale diritto.

Infine, il comma 4 autorizza la Regione Lazio a costituire o partecipare alla costituzione di soggetti no profit per l’acquisizione e gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3.

G.R.

01 ottobre 2024
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