Nel corso di una nuova Health Conversation, in onda su Fofi Live, la consulente del lavoro Carla Guggino, illustra nel dettaglio la struttura economica del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dei dipendenti di farmacie private. Dalle mensilità ai permessi, dai turni notturni al welfare, ecco cosa prevede oggi il contratto dei farmacisti. La retribuzione dei dipendenti di farmacia si compone di diverse voci: paga base, indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione e scatti biennali (fino a 15). “In alcune regioni, grazie alla contrattazione integrativa, sono previsti elementi aggiuntivi: ad esempio, in Lombardia esiste un’indennità di reperibilità pari a 36,15 euro. In totale, la retribuzione è erogata in 14 mensilità all’anno”, sottolinea la consulente del lavoro.
Differenze tra farmacie urbane e rurali
Il contratto distingue tra farmacie urbane, rurali (fino a 5mila abitanti) e rurali sussidiate (fino a 3mila abitanti), con leggere variazioni retributive. Tuttavia, le differenze sono minime: “Si va da un massimo di circa 60 euro lordi in più per un primo livello, fino a un minimo di 33 euro lordi per il sesto”, evidenza l’esperta.
Maggiorazioni per notturni e straordinari
Una specificità del contratto delle farmacie riguarda la definizione di orario notturno, che non segue la fascia ordinaria (22:00-6:00), ma coincide con il tempo tra la chiusura e la riapertura della farmacia. Le maggiorazioni variano a seconda del tipo di turno:
Progressione di carriera
La contrattazione collettiva prevede anche meccanismi di avanzamento professionale: “Un farmacista neolaureato inizia dal livello 1, ma dopo due anni di anzianità nel settore può accedere al livello 3 con una maggiorazione di 5 euro lordi. In seguito, potrà accedere a un livello intermedio Q3 con una maggiorazione più sostanziosa, pari a 130 euro lordi, premiando esperienza e competenze acquisite nel tempo”, spiega ancora la dottoressa Guggino.
Ferie, permessi e congedi
Ogni dipendente ha diritto a 26 giorni di ferie l’anno (173 ore). Sono previsti anche 72 ore complessive di permessi così suddivisi: 32 ore per ex festività, 40 ore ROL (riduzione orario di lavoro). Tuttavia, i ROL maturano solo con l’anzianità: 20 ore dopo due anni, 40 ore dopo quattro. I congedi sono invece quelli previsti dalla normativa generale, senza deroghe contrattuali specifiche. L’intervento di Carla Guggino evidenzia, dunque, il lavoro svolto dalla contrattazione collettiva per creare un contratto su misura per i farmacisti delle farmacie private, capace di tutelare i diritti dei lavoratori e rispondere alle peculiarità di una professione sempre più centrale nel sistema sanitario territoriale.
28/07/2025