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Farmacie. Tar Lombardia su distanza tra sedi
Il Tar ha precisato che è il dato relativo alle distanze fra sedi farmaceutiche può essere legittimamente ricavato da parte dell’Amministrazione dalle perizie che la parte interessata allo spostamento deve necessariamente produrre con la domanda di autorizzazione. Sarà, quindi, la parte che intende contrastare lo spostamento della farmacia a dover dimostrare l’erroneità delle risultanze delle perizie prodotte e la mancata osservanza nel concreto del limite legale. LA SENTENZA
10 MAG - Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 846 del 2021, ha rigettato un ricorso relativo al calcolo delle distanze nel trasferimento di sede di una farmacia. In particolare, la questione centrale su cui si fonda la controversia concerne il rispetto della distanza legale di 200 metri fra sedi farmaceutiche di cui all’art. 1 della L. n. 474/1968 e all’art. 13 del D.P.R. n.1275/1971.

In proposito, i Giudici hanno ricordato che, in base alle disposizioni normative, la distanza tra farmacie è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie stesse (art. 1 L. n. 475/1968 e art. 13 D.P.R. n.1275/1971). La via pedonale più breve, secondo la giurisprudenza, va individuata tenendo conto delle regole contenute nel codice della strada e di quelle di comune prudenza.

Al riguardo, il Tar ha precisato che è il dato relativo alle distanze fra sedi farmaceutiche può essere legittimamente ricavato da parte dell’Amministrazione dalle perizie che la parte interessata allo spostamento deve necessariamente produrre con la domanda di autorizzazione. Sarà, quindi, la parte che intende contrastare lo spostamento della farmacia a dover dimostrare l’erroneità delle risultanze delle perizie prodotte e, conseguentemente, la mancata osservanza nel concreto del limite legale.

Nel caso concreto, la farmacia è collegata alla sede stradale da due varchi: una porta destinata all’uscita, che collega direttamente i locali di vendita con la strada ed una porta destinata all’entrata la quale non dà direttamente sulla strada ma su un corridoio coperto, situato all’interno dello stesso stabile ove ha sede la farmacia medesima, che, a sua volta, sbocca sulla sede stradale.

Questo corridoio, a parere del Collegio, non può essere considerato parte dell’esercizio farmaceutico, e ciò per due ragioni: perché esso è nella disponibilità giuridica di un soggetto diverso dal titolare di quest’ultima; perché il corridoio è strutturalmente e funzionalmente separato dai locali della farmacia posto che, per entrare in questi ultimi, occorre superare una ulteriore porta di ingresso e che la sua funzione è esclusivamente di collegamento, non svolgendosi in esso alcuna attività di vendita di farmaci né altra attività legata al servizio farmaceutico.

Inoltre, il Collegio ha chiarito che la norma contenuta nel secondo comma dell’art. 13 del D.P.R. n. 1275 del 1971, “secondo cui il trasferimento della sede farmaceutica deve avvenire in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona, va interpretata tenendo conto dei principi espressi dalla giurisprudenza, secondo cui l’amministrazione deve motivare il diniego di autorizzazione e non il rilascio della medesima, e ciò in quanto il farmacista deve essere, in linea di principio, libero di assumere le proprie scelte imprenditoriali e, quindi, libero di individuare l’ubicazione del proprio esercizio all’interno della zona di pertinenza, salva la sussistenza di ragioni ostative legate all’interesse pubblico”.

Infine, il Tar ha aggiunto che la norma relativa alle distanze minime fra farmacie, “in quanto sì funzionale alla tutela di interessi pubblici connessi al buon espletamento del servizio ma pur sempre confliggente con il principio di libera concorrenza sancito dalla normativa interna e comunitaria, deve essere interpretata in maniera restrittiva, con la conseguenza che, nei casi dubbi, va data prevalenza all’interpretazione che salvaguarda il libero esercizio dell’attività economica”.
10 maggio 2021
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