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Pubblicato il Regolamento UE sulle specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene
A seguito di pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sono emersi gravi effetti nocivi per la salute associati all’impiego negli alimenti di aloe-emodina, emodina, dantrone ed estratti di aloe contenenti derivati dell’idrossiantracene e non è stato possibile stabilire una dose giornaliera di derivati dell’idrossiantracene che non desti preoccupazioni per la salute umana; conseguentemente, l’Autorità ha ritenuto che tali sostanze dovrebbero essere vietate.
09 APR - Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 19 marzo 2021 il Regolamento (UE) 2021/468 della Commissione del 18 marzo 2021, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 relativamente alle specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene.

Al riguardo, si fa presente che a seguito di pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sono emersi gravi effetti nocivi per la salute associati all’impiego negli alimenti di aloe-emodina, emodina, dantrone ed estratti di aloe contenenti derivati dell’idrossiantracene e non è stato possibile stabilire una dose giornaliera di derivati dell’idrossiantracene che non desti preoccupazioni per la salute umana; conseguentemente, l’Autorità ha ritenuto che tali sostanze dovrebbero essere vietate.
 
Pertanto, il Regolamento in esame include l’aloe-emodina, l’emodina, il dantrone e le preparazioni di aloe contenenti derivati dell’idrossiantracene nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 1925/2006 che si riferisce alle sostanze vietate. Il Regolamento in questione entra in vigore l’8 aprile 2021 e a decorrere da tale data sarà vietato vendere prodotti che contengono le sopracitate sostanze.
 
Si evidenzia, infine, che il Regolamento in oggetto ha inserito nell’Allegato III -Parte C, del Reg. 1925/2006 che si riferisce alle sostanze per le quali vi è la possibilità di effetti nocivi per la salute ma l'incertezza scientifica persiste, le seguenti sostanze e relative preparazioni che saranno, conseguentemente, sottoposte a sorveglianza da parte della Comunità:
- «Preparazioni a base della radice o del rizoma di Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon e loro ibridi contenenti derivati dell'idrossiantracene»;
- «Preparazioni a base di foglie o frutti di Cassia senna L. contenenti derivati dell'idrossiantracene»;
- «Preparazioni a base di corteccia di Rhamnus frangula L. o Rhamnus purshiana DC. contenenti derivati dell'idrossiantracene».
09 aprile 2021
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