Contemporaneo esercizio professione di farmacista e biologo: chiarimenti Ministero Salute
"Il divieto all’esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria, in altri termini ricade sul singolo farmacista”. Resta fermo che il biologo, abilitato e iscritto al relativo Ordine, può svolgere la propria attività di professionista sanitario presso le farmacie.
IL PARERE
23 MAR - Il Ministero della Salute, nel sottolineare che l’art .102 TULS “è rimasto invariato anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 la quale però all’articolo 9 statuisce il passaggio dell’alta vigilanza sull’Ordine Nazionale dei Biologi dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute riconoscendo pertanto la professione del Biologo come sanitaria”, ha ribadito che la norma di cui al menzionato art. 102 “interviene sul cumulo soggettivo, ossia sul possesso di titoli diversi da parte della stessa persona: il divieto all’esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria, in altri termini ricade sul singolo farmacista”.
Resta fermo che il biologo, abilitato e iscritto al relativo Ordine, può svolgere la propria attività di professionista sanitario presso le farmacie.